Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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guire, a condizione che l’udienza sia pubblica (sono quindi escluse le procedure di con- ciliazione e quelle del diritto di famiglia) e che, nel caso specifico, non sia escluso in base all’articolo 54 capoverso 3 CPC (art. 141a cpv. 3 nCPC).

L’articolo 141a capoverso 3 nCPC disciplina l’accesso del pubblico a una videoconfe- renza o teleconferenza impiegata nell’esecuzione dell’atto processuale. Negli altri casi la pubblicità del procedimento è retta dall’articolo 54 CPC. Il giudice può concedere l’accesso alla trasmissione audiovisiva in due modi: può premettere che la videoconfe- renza o la teleconferenza sia seguita presso il tribunale (p. es. in un’aula del tribunale provvista di uno schermo). Oppure può permettere a terzi di seguire l’atto processuale al di fuori dell’aula del tribunale collegandosi, mediante strumenti elettronici, alla video- conferenza o alla teleconferenza.

Secondo il capoverso 1, chi intende seguire una videoconferenza o una teleconferenza deve previamente iscriversi; una richiesta conformemente all’articolo 141a capoverso 3 nCPC corrisponde a un’iscrizione. Il giudice deve ricevere l’iscrizione almeno tre giorni lavorativi prima dell’esecuzione dell’atto processuale, affinché possa adottare tutti i provvedimenti del caso (cfr. art. 10).

Al più tardi un giorno lavorativo prima dell’atto processuale, il giudice notifica alle per- sone iscritte secondo il capoverso 2 le indicazioni necessarie per seguire l’atto stesso. Nel caso della partecipazione online, si tratta in particolare dei dati di accesso alla tra- smissione audiovisiva, se invece l’atto processuale è seguito in loco, il giudice comu- nica il luogo e l’orario della trasmissione. Inoltre il giudice informa le persone iscritte in merito al divieto di trasmettere a terzi non autorizzati i dati di accesso o di permettere loro di seguire in altro modo l’atto processuale o di registrarlo.

Art. 10 Esecuzione di un atto processuale pubblico

A differenza di un atto processuale condotto in un luogo preciso dove anche il pubblico può essere presente, nel caso della partecipazione mediante strumenti audiovisivi le persone coinvolte nel procedimento non sanno chi sta seguendo online l’atto proces- suale. Di conseguenza, all’inizio dell’atto il giudice comunica alle persone coinvolte nel procedimento chi seguirà l’atto in loco o mediante strumenti elettronici (cpv. 1). Questo requisito intende garantire che gli interessati sappiano chi segue l’atto processuale e ha quindi accesso ai loro dati; questo modo di procedere rispetta in particolare il prin- cipio della trasparenza previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Secondo il capoverso 2, il giudice adotta tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire che il suono e l’immagine siano trasmessi simultaneamente, ossia senza differimenti (lett. a) e che il suono sia comprensibile e l’immagine visibile (lett. b). A tal fine, se l’atto processuale è seguito in loco il tribunale procura i supporti tecnici neces- sari, come ad esempio uno schermo sufficientemente grande e un impianto audio ade- guato. Inoltre il giudice si assicura che, durante l’atto processuale il pubblico, ossia le persone collegate online, tenga il microfono spento (lett. c), di modo da garantire uno svolgimento senza interferenze.

Secondo il capoverso 3, il giudice chiede alle persone che seguono online o in loco la videoconferenza o la teleconferenza di identificarsi, se ha dubbi sulla loro identità.