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Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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nCPC). Il giudice deve consentire di seguirlo in loco su richiesta, ma può permettere di farlo (senza richiesta preliminare) anche mediante strumenti elettronici.

Nelle teleconferenze e videoconferenze transfrontaliere vanno osservate le regole dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile (v. n. 5.1). Le norme sull’im- piego di strumenti di comunicazione elettronici nell’ambito di un procedimento civile estero sono attualmente in fase di revisione al fine di poter interrogare o ascoltare più facilmente, mediante teleconferenza o videoconferenza, una persona che si trova in Svizzera7.

Gli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili sono previsti anche dal disegno di legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (D-LCEG)8, con cui si intende creare la base legale per per- mettere a tutte le parti coinvolte in un procedimento giudiziario di scambiare elettroni- camente i dati con i giudici, i ministeri pubblici e le autorità di esecuzione delle pene mediante una piattaforma sicura9. L’articolo 5 lettera a D-LCEG prevede che la corpo- razione preposta all’allestimento e all’esercizio della piattaforma possa in particolare fornire anche «prestazioni e strumenti tecnici supplementari [...] per la trasmissione di suoni e immagini secondo il diritto processuale applicabile». Se per compiere un atto processuale in un procedimento civile sono forniti detti strumenti, vanno soddisfatti i requisiti posti dal CPC e dalla relativa ordinanza di esecuzione (OSTAC).

1.3 Necessità di un’ordinanza che concretizzi le disposizioni legali

Affinché il giudice possa compiere atti processuali mediante strumenti elettronici di tra- smissione audiovisiva, vanno soddisfatte determinate condizioni tecniche. I suoni e le immagini devono essere trasmessi simultaneamente nei vari luoghi. Al riguardo è in particolare necessario disporre di un sistema di trasmissione audiovisiva operativo e funzionante, inoltre i giudici e le altre persone coinvolte nel procedimento devono di- sporre anche dei vari supporti tecnici necessari. Occorre pure garantire, per quanto possibile, che la videoconferenza o la teleconferenza si svolga in modo indisturbato e possa essere registrata. Pertanto, in base all’articolo 141b capoverso 3 nCPC il Con- siglio federale è tenuto a precisare le condizioni tecniche per l’impiego di strumenti elettronici nei procedimenti civili.

Inoltre, l’impiego di strumenti elettronici comporta un rischio elevato per i dati delle per- sone coinvolte nel procedimento; pertanto è necessario garantire sempre la sicurezza e la protezione dei dati (sia durante la conferenza sia nell’ambito della registrazione). Ai procedimenti civili non si applicano né la legge federale del 5 settembre 202010 sulla protezione dei dati (LPD) né le leggi cantonali sulla protezione dei dati11. In linea di

7 Cfr. la mozione 20.4266 Procedure civili più moderne in ambito internazionale, del 20 ott. 2020, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e adottata dal Parlamento, che incarica il Consiglio federale di modificare la dichiarazione n. 5 della Svizzera alla Convenzione dell’Aja sull’assunzione all’estero di prove in materia civile e commerciale; cfr. anche l’avamprogetto sull’attuazione della mozione, disponibile all’indirizzo: https://www.ufg.admin.ch > Economia > Progetti legislativi in corso > Procedimenti civili transfrontalieri (stato: 21 dic. 2023).

8 L’avamprogetto rientra nel progetto Justitia 4.0, con cui i tribunali della Confederazione e le autorità cantonali preposte all’esecuzione penale e giudiziaria intendono accelerare la transizione digitale del sistema giudiziario svizzero nei procedimenti penali, civili e amministrativi.

9 Cfr. il messaggio del 15 feb. 2023 sulla legge concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia, FF 2023 679, n. 4.

10 RS 235.1

11 Art. 2 cpv. 3 LPD; in merito all’esclusione delle leggi cantonali sulla protezione dei dati cfr. p. es. art. 4 cpv. 2 lett. c della legge del 19 feb. 1986 sulla protezione dei dati del Cantone di Berna (Datenschutzgesetz; KDSG), BSG 152.04. 7/23