Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

definizione di autorizzazioni di accesso differenziate e la registrazione automa- tica degli accessi21;

− Infine, i tribunali devono garantire che i fornitori non conservino i dati più a lungo del necessario e non li inoltrino a terzi (lett. b e c). I dati (in particolare metadati e registrazioni) sono salvati allo scopo di essere trasmessi al giudice. Non ap- pena quest’ultimo li ha ricevuti, il fornitore li cancella dai suoi sistemi. Per ridurre al minimo il rischio di perdita di dati durante la trasmissione, il fornitore li cancella solamente dopo aver ricevuto la conferma della loro ricezione da parte del giu- dice. Alcuni fornitori prevedono, nelle loro direttive in materia di protezione dei dati, l’inoltro dei dati personali a terzi, la raccolta di metadati (durata e ubicazione della riunione nonché identificativo e numero dei partecipanti) oppure il loro trat- tamento per scopi propri e/o la loro messa a disposizione di terzi. Per questa ragione il giudice deve esaminare con attenzione dette direttive ed eventual- mente escludere mediante un accordo la raccolta, il trattamento e l’inoltro dei dati22. Sono fatti salvi gli obblighi legali di conservazione dei dati come ad esem- pio quelli disciplinati dalla legge federale del 18 marzo 201623 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (cfr. in parti- colare gli art. 26 cpv. 5 e 27 cpv. 3 di quest’ultima).

Se i requisiti di cui all’articolo 3 sono soddisfatti, si può garantire una videoconferenza o una teleconferenza conforme alla protezione e alla sicurezza dei dati.

Per assicurare l’adempimento dei requisiti, i tribunali devono ottenere dai fornitori le garanzie necessarie in merito alla trasmissione e al trattamento dei dati ed eventual- mente procedere anche a controlli.

Per sostenere i tribunali nell’esame e nella scelta dei sistemi, i Cantoni possono com- pilare per il proprio territorio elenchi con sistemi di trasmissione audiovisiva che soddi- sfano i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2; tali sistemi potranno quindi essere impiegati dai tribunali (cpv. 3). Elenchi di questo tipo potrebbero imporsi per ragioni di uniformità o di scarse risorse dei tribunali; a questi ultimi resta comunque la possibilità di impie- gare anche altri sistemi che soddisfano le pertinenti condizioni. I Cantoni possono even- tualmente proporre anche sistemi propri o configurare i sistemi di fornitori privati affin- ché soddisfino i requisiti. Ciascun Cantone può redigere un elenco proprio ma sono pensabili anche elenchi intercantonali. I Cantoni dovrebbero comunque riesaminare regolarmente i vari servizi e prodotti, soprattutto in caso di aggiornamenti, e, se i requi- siti non fossero più soddisfatti, stralciare il prodotto dall’elenco ed eventualmente ag- giungere nuovi sistemi. La tenuta di simili elenchi potrebbe essere sottoposta a una legislazione attuativa cantonale che ne regoli le relative competenze e le responsabi- lità. In base ai risultati della consultazione, si dovrà anzitutto verificare se la normativa proposta, che prevede solo la possibilità di tenere simili elenchi, sia sufficiente oppure se non sia il caso di introdurre un obbligo in tal senso.

Nell’esame e nella scelta dei sistemi di trasmissione audiovisiva possono essere coin- volti gli incaricati cantonali della protezione dei dati che, in alcuni casi, hanno già

21 Cfr. il rapporto esplicativo del DFGP del 31 ago. 2022 concernente l’OPDa, pag. 24.

22 Secondo la scheda informativa dell’IFPDT (nota 13), pag. 2.

23 RS 780.1