Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine
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in materia di protezione dei dati. Chi rilascia una dichiarazione deve sapere se e in che misura sarà registrato e se le registrazioni saranno messe agli atti;
− in quinto luogo, il giudice avverte i partecipanti online che è loro vietato comuni- care a terzi non autorizzati i dati di accesso (e renderli pubblici) come anche permettere loro di seguire in altro modo l’atto processuale. Inoltre, rende attenti i partecipanti in merito al divieto di registrazione (lett. e).
Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere notificate dal giudice, insieme al luogo, alla data e all’ora in cui si terrà l’atto processuale (art. 133 lett. d nCPC), diretta- mente nella citazione all’atto stesso oppure mediante lettera separata. È fondamentale che le informazioni siano fornite con sufficiente anticipo affinché i partecipanti possano organizzarsi ed eventualmente procurarsi gli strumenti necessari. Se invece il giudice dispone l’impiego di strumenti elettronici, le informazioni devono essere fornite al più tardi con la citazione (cpv. 2). Il giudice può disporre l’impiego di strumenti elettronici per procedere a esami testimoniali o all’esposizione di perizie oppure per raccogliere interrogatori e deposizioni delle parti (v. n. 1.2).
Nell’ambito della direzione del processo secondo l’articolo 124 CPC, il giudice può ef- fettuare un test, con coloro che vogliono o devono parteciparvi online, prima dell’ese- cuzione dell’atto processuale per accertarsi che la trasmissione audiovisiva funzioni. Se la legislazione cantonale lo consente, nel caso in cui un partecipante non abbia i necessari strumenti tecnici, i tribunali possono anche metterli a disposizione presso un ufficio oppure darli in prestito. Questo sarebbe utile in particolare se non è ragionevol- mente esigibile che l’interessato si procuri gli strumenti necessari pur essendo oppor- tuno compiere l’atto processuale mediante tali strumenti (ad esempio per motivi di effi- cienza).
Art. 6 Login e partecipazione
Solamente chi effettua il login nel sistema di trasmissione audiovisiva può partecipare alla videoconferenza o teleconferenza; in questo modo è possibile identificare i parte- cipanti. L’articolo 6 disciplina i requisiti che i partecipanti devono soddisfare per effet- tuare il login e partecipare alla videoconferenza o teleconferenza.
Il capoverso 1 stabilisce che chiunque partecipi online debba effettuare il login nel si- stema di trasmissione audiovisiva individualmente e partecipare dal proprio dispositivo elettronico munito di microfono e telecamera. Il capoverso 2 prevede un’eccezione per le parti e i loro rappresentati legali, che possono effettuare il login congiuntamente e utilizzare insieme i dispositivi. Hanno pertanto la possibilità di seguire insieme l’atto processuale davanti a una telecamera e a uno schermo grande in una sala conferenze.
Questi requisiti consentono al giudice di identificare i partecipanti e di controllare attra- verso i dati di registrazione o di login di chi segue l’atto processuale. In questo modo è più semplice per lui accertare se l’atto processuale è seguito solo da persone autoriz- zate come prescritto dall’articolo 7 capoverso 1.