Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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lante/cuffie, microfono e telecamere adeguate. Se registra un atto processuale, il giudice deve inoltre assicurarsi che sia disponibile un corrispondente disposi- tivo di registrazione;

− un collegamento Internet adeguato (lett. b): un collegamento Internet è ade- guato se permette di trasmettere simultaneamente e in qualità accettabile suono e immagine (art. 141b cpv. 1 lett. a nCPC). È determinante che venga trasferita in una volta sola una quantità sufficiente di dati, che si evitino il più possibile ritardi e che la perdita di dati sia ridotta al minimo. Pertanto è necessario un collegamento Internet con un’ampiezza di banda sufficiente nonché con una la- tenza e una percentuale di perdite abbastanza ridotte19;

− un luogo che permette un’esecuzione (da parte del giudice) o una partecipa- zione (di una persona coinvolta nel procedimento) indisturbate (lett. c): di regola uno spazio chiuso, anche se non si esclude un altro luogo.

Il capoverso 2 prevede un ulteriore requisito tecnico dell’infrastruttura: le persone coin- volte nel procedimento e i giudici devono avere la possibilità di mostrarsi reciproca- mente i documenti (p. es. estratti degli atti o elementi di prova). Il sistema di trasmis- sione audiovisiva potrebbe già prevedere questa opzione in quanto già oggi è piuttosto diffusa.

Il capoverso 3 descrive altri requisiti che l’infrastruttura dei tribunali deve soddisfare in determinate situazioni:

− in primo luogo si applicano altri requisiti se l’atto processuale si svolge nell’aula del tribunale ma è prevista la partecipazione mediante videoconferenza o tele- conferenza di una persona coinvolta nel procedimento (lett. a): la persona col- legata, i magistrati e le altre persone coinvolte nel procedimento devono essere in grado di sentirsi ed eventualmente vedersi a vicenda. Oltre a una sala ade- guata, potrebbe essere necessario anche uno schermo di grandi dimensioni con un sistema audio appropriato;

− in secondo luogo, se il previsto atto processuale è pubblico e alcune persone si sono iscritte per potervi assistere, è necessario disporre di una sala adeguata provvista dell’attrezzatura tecnica richiesta (schermo, sistema audio, ecc.; lett. b). Il pubblico deve poter seguire in condizioni adeguate l’atto processuale (art. 141a cpv. 3 nCPC). In particolare, il giudice deve essere in grado di garan- tire che il suono e l’immagine dell’atto processuale pervengano simultanea- mente al pubblico in modo comprensibile e visibile (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a e b);

− in terzo luogo, la lettera c stabilisce che l’infrastruttura a disposizione del giudice deve permettere la registrazione audiovisiva, se e nella misura in cui sussiste un obbligo di registrazione (cfr. art. 141b cpv. 1 lett. b nCPC e n. 1.2).

19 Le raccomandazioni degli incaricati della protezione dei dati e gli standard internazionali (cfr. p. es. la guida alle buone prassi della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato [nota 15] o le linee guida della CEPEJ sulla videoconferenza nei procedimenti giudiziari [n. 16] possono servire a orientarsi e a concretizzare la disposizione. 12/23