Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine

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massima, è solamente il diritto procedurale applicabile a definire il trattamento dei dati personali nell’ambito del procedimento e i diritti degli interessati. Tali disposizioni de- vono comunque garantire la protezione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte ossia assicurare la stessa protezione prevista dalla LPD. In quest’ot- tica, il Consiglio federale deve disciplinare e concretizzare, in base all’articolo 141b ca- poverso 3 nCPC, oltre alle condizioni tecniche, anche i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati in caso di impiego degli strumenti elettronici.

La nuova ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) intende concretizzare tali disposizioni.

I requisiti relativi alla tecnica nonché alla protezione e alla sicurezza dei dati vanno precisati solamente a grandi linee ossia nella misura in cui serva a garantire uno svol- gimento regolare e un’adeguata protezione dei dati delle persone coinvolte nel proce- dimento durante l’esecuzione di un atto processuale mediante strumenti elettronici. La tecnica è in continua evoluzione e le misure di sicurezza diventano rapidamente obso- lete; in questo senso garantire standard adeguati a livello di tecnica nonché una prote- zione e una sicurezza dei dati adeguate è un compito dinamico12. Pertanto, l’attuazione concreta dei requisiti va lasciata per quanto possibile ai tribunali, i quali devono avere la possibilità di aggiornare e adeguare costantemente le proprie soluzioni. Parimenti, i provvedimenti scelti possono variare all’interno dei diversi Cantoni e tribunali; questi ultimi devono dunque poter scegliere le soluzioni più adatte e in linea con le condizioni del Cantone e con la situazione al loro interno e altresì fissare in una direttiva o in un’istruzione altri approcci concreti utili nella prassi. In questo contesto possono essere d’aiuto le linee guida e le raccomandazioni dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)13 e degli incaricati cantonali della protezione dei dati14. Anche la guida alle buone prassi sull’uso del collegamento video nell’ambito della Con- venzione sull’assunzione delle prove15 e le linee guida della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) sulla videoconferenza nei procedimenti giudiziari16 contengono standard tecnici e relativi alla sicurezza utili per la realizzazione interna.

Le nuove disposizioni del CPC sull’impiego di strumenti elettronici non disciplinano la procedura da seguire se l’esecuzione regolare dell’atto processuale non è possibile con detti strumenti o è interrotto a causa di un guasto tecnico (p. es. problemi di con- nessione o di trasmissione del suono e dell’immagine). Neanche l’ordinanza specifica questo aspetto in quanto non rientra né nelle condizioni tecniche né nei requisiti posti

12 Cfr. anche SANDRINE GIROUD/NOÉMIE RAETZO, Audience civiles par vidéoconférence, Enjeux et défits à l'horizon des modifications du CPC, in: Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht (ZZZ), 2023, fascicolo 64, pag. 359 segg., (GIROUD/RAETZO, viéoconférence), in particolare pag. 363 seg.

13 Cfr. p. es. la scheda informativa dell’IFPDT di aprile 2020 «Misure per un impiego sicuro delle soluzioni di audio e videoconferenza» (promemoria IFPDT); disponibile all’indirizzo: https://www.edoeb.admin.ch > In breve > 09.04.2020 - Misure per un impiego sicuro delle soluzioni di audio e videoconferenza (stato: 21 dic. 2023).

14 Cfr. p. es. il promemoria degli incaricati della protezione dei dati del Cantone di Zurigo di gennaio 2023 «Messenger und Videokonferenzsysteme», disponibile all’indirizzo: www.datenschutz.ch/ > Datenschutz in öffentlichen Organen > Digitale Zusammenarbeit (stato: 21. dic. 2023).

15 Guida alle buone prassi della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato – HCCH sull’uso del collegamento video nell’ambito della Convenzione dell’Aja del 18 mar. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (Convenzione sull’assunzione delle prove), 2020, disponibile all’indirizzo: https://www.hcch.net/ > Veröffentlichungen und Studien > Veröffentlichungen > Praxisleitfaden > Guide to Good Practice on the Use of Video-Link under the 1970 Evidence Convention; 2020 (stato: 21 dic. 2023).

16 CEPEJ, Lignes directrices sur la vidéoconférence dans les procédures judiciaires, giugno 2021, disponibile all’indirizzo: https://edoc.coe.int/fr/ > Droit > Efficacité de la justice > Lignes directrices sur la visioconférence dans les procédures judiciaires. 8/23