Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine
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In linea di massima, i giudici non sono tenuti a compiere atti processuali mediante si- stemi di trasmissione audiovisiva (cfr. art. 141a nCPC: «Il giudice può [...]»). Spetta al giudice decidere (nel rispetto delle garanzie procedurali generali) se impiegare stru- menti elettronici o consentirne l’impiego, anche se ciò è richiesto dalle parti. Tuttavia, alla luce delle esperienze maturate durante la pandemia da COVID e degli sviluppi tecnologici nonché nell’ottica di consentire l’accesso alla giustizia e rendere più effi- cienti le procedure, si raccomanda ai tribunali di predisporre questo tipo di infrastruttura e di essere aperti all’impiego degli strumenti elettronici.
Le informazioni che il giudice deve fornire ai partecipanti in merito all’infrastruttura ri- chiesta sono disciplinate all’articolo 5 capoverso 1 lettera b.
Art. 3 Requisiti per l’impiego dei sistemi di trasmissione audiovisiva
L’articolo 3 disciplina i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati da soddi- sfare in caso di impiego di sistemi di trasmissione audiovisiva. Questi sistemi compren- dono i sistemi che permettono di scambiare elettronicamente informazioni tra più per- sone mediante la trasmissione audiovisiva. Sono impiegati per compiere atti proces- suali mediante videoconferenze o teleconferenze oppure per collegare singole per- sone.
Il capoverso 1 disciplina i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati posti alla trasmissione dei dati stessi:
− anzitutto si deve garantire che i server impiegati per la trasmissione audiovisiva e utilizzati dai partecipanti e dagli operatori del sistema si trovino in Svizzera o in uno Stato con un adeguato livello di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LPD (lett. a). Questo requisito limita la scelta dei possibili fornitori, tuttavia permette di garantire sia il rispetto delle prescrizioni della LPD durante il trattamento dei dati sia una sufficiente protezione di dati stessi. In particolare vanno esclusi servizi supportati da server che si trovano negli USA in quanto non assicurano la confidenzialità dei dati, per garantire la quale sono di regola necessari accordi contrattuali con i fornitori o la definizione di corrispondenti con- dizioni al momento dell'acquisto dei sistemi. Eventualmente il sistema va pro- gettato e configurato in modo tale da non poter essere utilizzato su server al di fuori delle sedi previste;
− in secondo luogo, il suono e l’immagine devono essere trasmessi in modo cifrato quando si impiega il sistema o in caso di videoconferenza o teleconferenza (lett. b). I canali per le videoconferenze e le teleconferenze devono sempre es- sere cifrati al fine di proteggere i dati personali delle persone coinvolte nel pro- cedimento. L’ordinanza tuttavia non pone alcun requisito concreto in merito alla cifratura, ossia non indica il tipo di cifratura consentito (server-to-server, clientto-server, end-to-end ecc.)20;
20 Secondo la scheda informativa dell’IFPDT: (nota 13), pag. 3, è necessario che i dati siano protetti nello stato in cui si trovano e anche durante la trasmissione. Il requisito minimo è la trasmissione cifrata, mentre il requisito ottimale è la cifratura end-to-end. 13/23