Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La presente ordinanza è compatibile con gli impegni bilaterali e multilaterali della Sviz- zera in materia di procedura civile31. Le teleconferenze e videoconferenze transfronta- liere devono rispettare le regole dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia ci- vile32. Oltre ai principi di diritto internazionale, in questo caso si applicano, nei rapporti con alcuni Stati, anche i pertinenti trattati internazionali. Occorre citare in particolare la Convenzione dell’Aja sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commer- ciale33. Se, nell’ambito di un procedimento civile svizzero, una persona all’estero è ascoltata o interrogata mediante strumenti elettronici senza che siano rispettate le di- sposizioni del diritto internazionale, dei trattati internazionali e del diritto interno dello Stato in questione, occorre esaminare se sussiste una violazione della sovranità terri- toriale ai sensi dell’articolo 299 capoverso 1 CP.
5.2 Protezione dei dati
Né la LPD né le leggi cantonali in materia di protezione dei dati si applicano ai proce- dimenti civili in corso (v. 1.3). Tuttavia, l’articolo 141b capoverso 1 lettera c nCPC pre- vede che l’impiego di videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili è am- messo solamente se la protezione e la sicurezza dei dati sono garantite. L’ordinanza disciplina e precisa i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati e quindi ga- rantisce che i dati personali di tutte le persone coinvolte nei procedimenti siano ade- guatamente protetti in caso di impiego di strumenti elettronici.
31 Ossia in particolare con la Convenzione di Lugano del 30 lug. 2007 (CLug; RS 0.275.12); con la Convenzione del 15 nov. 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131); con la Convenzione del 18 mag. 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132) e con la Convenzione del 1° mar. 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12).
32 Cfr. al riguardo le Linee direttive in materia civile dell’Ufficio federale di giustizia, 3a ed., Berna 2003, disponibili all’indirizzo: www.rhf.admin.ch > Diritto civile > Direttive e promemoria (stato: 2 dic. 2023).
33 Cfr. nota 31. In merito a questa Convenzione, l’HCCH ha pubblicato anche una guida pratica per l’impiego di videocollegamenti nell’ambito della Convenzione sull’assunzione di prove, cfr. nota. 15. 23/23