Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/96: Ordinanza sull’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC) · 23 pagine
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Art. 7 Esecuzione
Come per il login e la partecipazione, anche durante la videoconferenza o teleconfe- renza vanno osservate determinate condizioni per una sicurezza e una protezione dei dati sufficienti e adeguate.
Il giudice deve in particolare garantire che nessuna persona non autorizzata segua o addirittura registri l’atto processuale oppure abbia accesso ai relativi dati. Di conse- guenza, le persone coinvolte nel procedimento vanno anzitutto avvertite per tempo che terzi non autorizzati non possono seguire l’atto processuale (art. 5 cpv. 1 lett. e). Inoltre il giudice deve adottare, soprattutto all’inizio e durante l’atto processuale, tutte le altre misure ragionevolmente esigibili per garantire che soltanto le persone autorizzate per legge (le persone coinvolte nel procedimento ed ev. il pubblico) seguano l’atto proces- suale (cpv. 1). L’ordinanza indica alcuni dei provvedimenti che il giudice adotta in questi casi: soprattutto i requisiti posti all’impiego dei sistemi di trasmissione audiovisiva (art. 3) come anche il login individuale e l’utilizzo di dispositivi propri (art. 6) hanno lo scopo di proteggere dall’accesso non autorizzato di terzi e di semplificare il relativo controllo. Il giudice può inoltre adottare altre misure a sua discrezione. L’importante è che il giudice possa identificare le persone collegate e ispezionare l’ambiente nel quale si trovano. Si potrebbe ad esempio chiedere ai partecipanti di istallare una telecamera supplementare che mostri interamente la stanza in cui si trovano. Inoltre, il giudice do- vrebbe periodicamente verificare chi sta seguendo la conferenza. Se rileva la presenza di persone sconosciute, deve reagire di conseguenza. Inoltre potrebbe inviare i dati di accesso individuali (p. es. numero identificativo e password) separatamente o bloccare l’accesso alla conferenza non appena tutti i partecipanti sono collegati. Quest’ultima misura impedisce che i partecipanti della riunione successiva possano connettersi e seguire l’atto processuale precedente. In ogni caso il giudice è libero di negare la par- tecipazione mediante videoconferenza o teleconferenza se teme che terzi non autoriz- zati vi possano accedere.
Il capoverso 1 specifica inoltre che il giudice, nell’ambito della direzione del processo secondo l’articolo 124 CPC, deve garantire uno svolgimento corretto dell’atto proces- suale eseguito mediante videoconferenza o teleconferenza. A tal fine può fissare altre regole durante la videoconferenza o teleconferenza, oltre alle istruzioni stabilite prima dell’atto processuale e comunicate alle persone coinvolte nel procedimento. Il giudice può dunque definire uno svolgimento preciso o invitare i partecipanti a spostarsi se l’atto processuale è disturbato da rumori di sottofondo. Inoltre il giudice deve fare in modo che le istruzioni siano rispettate e quindi intervenire se le regole sono violate. In base all’articolo 128 capoversi 1 e 2 CPC ha infatti la possibilità di punire con l’ammo- nimento o la multa disciplinare chiunque offende le convenienze o turba l’andamento della causa e ordinarne l’allontanamento dall’udienza. Il giudice è tenuto anche a inter- rompere la videoconferenza o teleconferenza se non è più possibile una corretta ese- cuzione dell’atto processuale.
Come negli atti processuali regolari, il giudice non è tenuto a verificare l’identità di ogni singolo partecipante, tuttavia deve farlo se ha dubbi circa l’identità di uno di loro. In questo caso invita la persona a identificarsi (cpv. 2).