Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 23 pagine
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da programmare per via dei ritardi legati alle condizioni atmosferiche o per altri motivi, il che comporta richieste di modifica urgenti, con oneri amministrativi supplementari per Cantoni e richiedenti.
Sono di interesse pubblico, specialmente nei fine settimana e nelle sere estive, anche la cura, la pulizia e la manutenzione delle aree per pic-nic e dei parchi nelle zone ricreative di prossimità. Per poter svolgere la propria attività in maniera rapida ed efficace, il personale operativo incaricato dal Comune deve poter raggiungere tali luoghi con veicoli di trasporto e di lavoro adeguati, in particolare, ad esempio, carri a motore e mini-trattori dotati di strumenti di pulizia, cisterne e contenitori per i rifiuti. Oggi i Comuni che rientrano nel campo di applicazione del divieto di circolazione domenicale e notturna non hanno questa possibilità.
Normativa proposta
L’articolo 92 capoverso 2 lettera c ONC stabilisce che possono essere rilasciati permessi speciali per i lavori di costruzione e manutenzione di strade, ferrovie e condutture. Tale possibilità sarà trasposta in una deroga generale e inserita nell’articolo 91a capoverso 1 ONC come nuova lettera o, tenendo così conto della richiesta dell’asa. Un ampio uso della nuova deroga generale è improbabile in quanto le condizioni quadro previste dal diritto del lavoro limitano l’attività notturna e domenicale. La deroga continuerà quindi ad applicarsi solo in casi giustificati, ad esempio per lavori di costruzione su strade altamente trafficate durante il giorno.
Convertendo la possibilità di autorizzazione in una deroga generale, l’autorità competente non ha più il potere discrezionale di decidere caso per caso. La norma deve pertanto essere formulata in maniera sufficientemente prescrittiva per poter essere applicata con sicurezza giuridica dai soggetti interessati e dalle autorità di controllo. Diverse espressioni contenute nella disposizione devono perciò essere adattate ai requisiti odierni e armonizzate con le prescrizioni e definizioni rilevanti.
• In linea di massima, non è necessario modificare il termine «strada». Il concetto è
definito nell’articolo 1 capoverso 1 LCStr e nell’articolo 1 capoverso 1 ONC ma non va inteso solo come la carreggiata, bensì comprende anche tutti gli impianti necessari a un’adeguata configurazione tecnica delle strade (ad es. manufatti e segnali, cfr. art. 6 della legge federale dell’8 marzo 196010 sulle strade nazionali (LSN)).
• Considerata la crescente diversificazione nell’ambito dell’approvvigionamento ener-
getico (elettricità, gas, teleriscaldamento), al posto dell’attuale indicazione esemplificativa di «linee elettriche» si utilizzerà la formulazione «approvvigionamento energetico» che risulta neutra dal punto di vista tecnologico.
• Il termine «linee di telecomunicazione» sarà sostituito con il concetto generico «im-
pianti di telecomunicazione»11 definito nella legge del 30 aprile 199712 sulle telecomunicazioni (LTC).
Gli spostamenti per la «manutenzione degli spazi pubblici» saranno inseriti nella fattispecie derogatoria in quanto anch’essi costituiscono un interesse pubblico predominante. La collettività si aspetta aree pic-nic, parchi, punti panoramici e bagni pubblici puliti e curati anche quando la loro manutenzione è possibile solo durante le fasce
10 RS 725.11
11 Cfr. art. 3 lett. d LTC.
12 RS 784.10