Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 23 pagine
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chiarendo al contempo che i permessi per percorrere le strade nazionali con un peso superiore a quello previsto dall’articolo 79 capoverso 2 lettera a necessitano del consenso dell’USTRA in via generale in base al capoverso 5. Poiché si utilizzerà una procedura semplificata, la cancellazione di questa disposizione non comporterà oneri aggiuntivi per le autorità competenti né svantaggi per i titolari dei permessi.
3.1.3 Art. 79 cpv. 5 ONC (consenso)
Sono numerose le interazioni tra le autorità competenti, prevalentemente tra Confederazione e Cantoni. Per determinati trasporti sulle strade nazionali i Cantoni necessitano dell’approvazione dell’USTRA. Sarà introdotta una regolamentazione che consentirà di rilasciarlo in forma generale con una procedura semplificata (nello specifico come elenco di tratti e opere infrastrutturali), una soluzione efficiente in termini di risorse che può contribuire a ridurre i tempi di elaborazione. L’USTRA aggiorna regolarmente questi elenchi e ne informa le cerchie interessate.
3.1.4 Art. 79 cpv. 5 ONC (competenza)
Tutte le opere infrastrutturali delle strade nazionali sono di proprietà e sotto la responsabilità della Confederazione. Come precedentemente illustrato, in determinati casi l’USTRA deve acconsentire alla percorrenza delle strade nazionali, che nella maggior parte dei casi coincidono con le opere infrastrutturali della Confederazione. Vi sono tuttavia delle eccezioni in cui strade cantonali attraversano opere infrastrutturali di proprietà federale, in primis i ponti che scavalcano l’autostrada. La regolamentazione attuale va adeguata in modo da rendere necessario il consenso dell’USTRA anche per queste fattispecie. Solo così si potranno garantire un transito sicuro e la tutela di queste infrastrutture. Il consenso può essere fornito con la procedura semplificata.
3.2 Divieto di circolazione domenicale e notturna
3.2.1 Art. 91a cpv. 1 lett. d ONC
La dogana ha un’ampia gamma di mansioni, che in vari ambiti si sovrappongono con quelle della polizia. I veicoli con allestimenti specifici, necessari a livello operativo, spesso superano il peso totale di 3,5 t e in futuro saranno generalmente esonerati dal divieto. Le autorità in questione sono l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le sue organizzazioni affiliate. I veicoli non devono essere di proprietà dell’UDSC, ma i viaggi devono svolgersi nell’ambito delle sue attività o su suo incarico.
3.2.2 Art. 91a cpv. 1 lett. h ONC
La nuova formulazione «animali vivi» comprende i cavalli da competizione e gli animali da macello, finora esentati. Non si procede a una limitazione per specie animale; dovrebbe trattarsi per lo più di animali da reddito trasportati come merce sulla superficie di carico di veicoli progettati appositamente per quella singola specie. L’articolo 91a capoverso 3 ONC garantisce inoltre che la maggior parte del volume di carico resti riservata alle merci escluse dal divieto di circolazione.