Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 23 pagine

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Per il rilascio dei permessi, gli uffici preposti devono osservare le disposizioni della

LCStr, segnatamente l’articolo 52 capoversi 2 e 3, concentrando l’attenzione sui requi-

siti in materia di educazione e sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente. Il vi-

gente articolo 95 ONC stabilisce già le disposizioni formali e materiali in base alle quali

i Cantoni autorizzano le manifestazioni sportive motoristiche. Negli anni Settanta, la

Commissione Intercantonale della Circolazione Stradale aveva elaborato delle linee

guida aggiuntive per l’autorizzazione delle manifestazioni sportive motoristiche, che a

tutt’oggi rappresentano un punto di riferimento per i Cantoni nella procedura di rilascio

dei permessi, accanto alle disposizioni LCStr e ONC. Sotto molti aspetti, tali linee guida

non sono più aggiornate e necessitano di essere rielaborate o sostituite alla luce delle

nuove condizioni quadro.

Normativa proposta

L’articolo 95 capoverso 5 ONC dispone che il rilascio dei permessi per le gare di for-

mula E è competenza dell’autorità cantonale. Con la revoca del divieto di effettuare

gare di velocità su circuito non sono più necessarie regole specifiche per la formula E;

come per tutte le altre manifestazioni è richiesta l’autorizzazione del Cantone organiz-

zatore. Il vigente capoverso 5 relativo alle gare di formula E sarà pertanto abrogato.

Poiché l’articolo 52 capoverso 1 LCStr stabilisce che le autorità preposte tengano conto

anche di esigenze di sicurezza stradale, in futuro i Cantoni continueranno a poter inse-

rire nei permessi apposite condizioni di cui al vigente capoverso 5.

Il vigente capoverso 5, che disciplina le gare di formula E, sarà riformulato in modo da

consentire all’USTRA di emanare in futuro istruzioni esecutive per il rilascio dei per-

messi da parte dei Cantoni.

1.4 Soppressione della limitazione temporale per la compensazione del peso

aggiuntivo per sistemi di propulsione alternativa o a emissioni zero

Situazione iniziale

Nell’UE, il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento 2019/124216, che prevede

una compensazione per il peso aggiuntivo per sistemi di propulsione alternativa o a

emissioni zero. Sono inoltre entrati in vigore altri atti legislativi europei17, che ammet-

tono lunghezze superiori per i mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose in presenza di

cabine di guida con aerodinamica ottimizzata. Introducendo queste compensazioni

16Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, versione conforme a GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1610 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, modifica il regolamento (UE) 2018/858 e abroga il regolamento (UE) 2018/956, GU L 2024/1610 del 6.6.2024.

17Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, versione conforme a GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1.

Decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell’efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza, versione conforme a GU L 164 del 20.6.2019,

pag. 30.

Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, versione conforme a GU L 291 del 12.11.2019, pag. 17, abrogato dal regolamento (UE)

2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010,

(UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1. 14/23