Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 23 pagine

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3.2.3 Art. 91a cpv. 1 lett. i ONC

In questo concetto più ampio rientrano merci con tempi di deperibilità analogamente brevi a quelli dei fiori recisi già oggi esentati dal divieto, per le quali il consumo, la lavorazione o l’immagazzinamento devono avvenire entro un giorno per evitare che si rovinino, diventino inutilizzabili o non soddisfino più i requisiti per la lavorazione. La possibilità di trasportare tempestivamente merci di questo tipo consente anche di tenere conto degli aspetti legati alla sostenibilità.

Nella nozione di consumo e lavorazione è compresa anche la preparazione di fiori recisi per la clientela da parte del fornitore. Altri esempi di merci sono cereali freschi, siero del latte, scarti della macellazione o vinacce usati nella produzione di mangimi. Non possono invece usufruire della deroga proposta le derrate alimentari che non rientrano nelle eccezioni previste dall’articolo 91a capoverso 1 lettera g ONC, in quanto non soddisfano il criterio della rapida deperibilità. Considerando la data di consumo a breve termine, i casi di applicazione saranno limitati a pochi viaggi. Quando le scadenze sono più lunghe i trasporti si possono organizzare al di fuori delle fasce orarie soggette al divieto.

A differenza delle derrate alimentari (art. 91a cpv. 1 lett. g ONC), in altri atti, nella giurisprudenza o nelle norme non esiste alcuna definizione vincolante di merci deperibili a cui si possa fare esplicito riferimento nella deroga. La formulazione scelta consente di delimitare bene la fattispecie. Spetta ai trasportatori dimostrare, durante i controlli del divieto di circolazione, che la merce trasportata ha le caratteristiche richieste. L’autorità esecutiva ha la possibilità di verificare il carico e procedere con ulteriori accertamenti.

3.2.4 Art. 91a cpv. 1 lett. kbis ONC

Nelle località in cui si praticano sport invernali e, in genere, nelle regioni di montagna, durante l’inverno gli insediamenti e gli edifici isolati spesso sono raggiungibili solo con veicoli cingolati. Oltre alle motoslitte, escluse dal divieto di circolazione domenicale e notturna, per rifornire questi luoghi si potranno utilizzare anche quad e all terrain vehicles (ATV) dotati di cingoli. Si tratta spesso di trattori industriali e carri con motore che in altri casi continueranno a essere soggetti al divieto per via dei valori limite di rumorosità relativamente elevati vigenti per questi mezzi (trattori fino a 85 dB(A) vs. autocarri fino a 82 dB(A)). Questi veicoli sono in parte impiegati fuori dalle strade carrabili, per cui è necessario un permesso delle autorità cantonali competenti che possono prevedere opportune condizioni. Con questi mezzi non si possono percorrere tratti lunghi: per via delle loro caratteristiche particolari il loro ambito di impiego è limitato nel tempo (mesi invernali) e nello spazio.

3.2.5 Art. 91a cpv. 1 lett. o ONC

Secondo il vigente articolo 92 capoverso 2 lettera c ONC possono essere rilasciati permessi speciali per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione. I rispettivi interventi sono di interesse pubblico e solitamente vengono svolti al servizio della collettività, spesso su incarico di un’autorità e non di rado in casi di emergenza. La loro pianificazione può cambiare a breve termine per via di ritardi o in