Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 23 pagine

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Normativa proposta

Ad oggi, il benessere degli animali deve essere messo in primo piano in tutti i trasporti. In base alla legge federale del 16 dicembre 20055 sulla protezione degli animali (LPAn), chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni6 e il loro trasporto deve svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.7 Il Consiglio federale ha inoltre stabilito nella relativa ordinanza8 che gli animali possono essere trasportati soltanto se non subiscono o rischiano di subire danni9. Alla luce di tali premesse, la deroga generale al divieto di circolazione domenicale e notturna va integrata in modo da comprendere tutti i trasporti di animali vivi. L’estensione della fattispecie derogatoria ai «trasporti di animali vivi» continuerà a includere gli animali da macello e i cavalli da competizione finora esentati in via esclusiva. Come finora, la deroga si applicherà anche la domenica, il che è importante specialmente per trasportare i cavalli da competizione, portare il bestiame sull’alpe o a valle o per altre manifestazioni che coinvolgono animali. Date le restrizioni imposte dal diritto del lavoro appare improbabile che si verifichino abusi.

1.2.3 Estensione della deroga per fiori recisi alle merci deperibili (art. 91a cpv. 1 lett. i ONC)

Situazione iniziale

Le merci deperibili devono poter essere trasportate rapidamente. Per quanto la normativa vigente preveda già deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna per fiori recisi e derrate alimentari la cui data limite di consumo non superi i 30 giorni (art. 91a cpv. 1 lett. i e g ONC), entrambe le fattispecie non coprono tutte le necessità legittime e non contemplano altre merci con analoghi tempi di deperibilità come scarti di macellazione e vinacce usati nella produzione di mangimi.

Normativa proposta

L’attuale deroga generale al divieto circolazione domenicale e notturna destinata esplicitamente ai soli fiori recisi sarà estesa alle merci con una deteriorabilità simile.

La nuova fattispecie derogatoria per «merci deperibili» include sempre ancora i fiori recisi e non indicherà più merci specifiche. Una formulazione generica, basata sulle proprietà della merce trasportata, accomuna i casi analoghi e consente di attuare il principio dell’uguaglianza giuridica in quest’ambito. Il consumo, la lavorazione o l’immagazzinamento devono avvenire entro un giorno affinché le merci non subiscano danni o diventino inutilizzabili. Ciò può riguardare, ad esempio, i residui della produzione alimentare che devono essere lavorati o smaltiti in tempi brevi o le materie prime reattive per gli impianti produttivi che non possono essere arrestati per ragioni legate ai processi.

5 RS 455

6 Cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a LPAn.

7 Cfr. art. 15 cpv. 1 LPAn.

8 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1).

9 Cfr. art. 155 cpv. 1 OPAn.