Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 23 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Le presenti modifiche normative si fondano sugli articoli 2 capoverso 2, 9 capoversi 2bis e 3, 52 e 106 capoverso 1 LCStr, che a loro volta si basano sulla competenza normativa della Confederazione in materia di circolazione stradale. La Costituzione federale stabilisce il quadro giuridico superiore (art. 82). Le modifiche rientrano nel mandato legislativo e nella competenza del Consiglio federale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le deroghe proposte al divieto di circolazione domenicale e notturna si applicano in modo non discriminatorio ai veicoli nazionali e internazionali e sono pertanto conformi all’articolo 1 paragrafo 3 dell’Accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l’UE (ATT)21.

Il divieto di circolazione domenicale e notturna è sancito nell’articolo 15 ATT. L’allegato 6 III elenca le esenzioni concordate e nella sua attuale versione non coincide punto per punto con le disposizioni vigenti e quelle qui proposte in materia di divieto di circolazione domenicale e notturna. Le divergenze esistenti, così come le modifiche proposte, non portano a un inasprimento rispetto alla situazione illustrata nell’allegato 6 III ATT. Non vengono introdotte nuove limitazioni, semmai semplificazioni, di cui anche l’UE può beneficiare. Alla prossima occasione (e indipendentemente dai negoziati CH-UE relativi all’approccio «a pacchetto»), l’allegato 6 III ATT dovrà essere reso conforme al diritto nazionale mediante decisione del Comitato misto sui trasporti terrestri.

L’abrogazione della limitazione temporale per la compensazione del peso aggiuntivo è conforme al MRA22 e alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale23. La disposizione in questione è ripresa dal diritto europeo24. Il trasferimento in una normativa a tempo indeterminato consente di attuare il diritto europeo in maniera duratura e di garantire ai veicoli una circolazione senza ostacoli a livello internazionale.

5.3 Forma dell’atto

La regolamentazione proposta sarà attuata a livello di ordinanza del Consiglio federale inserendo sistematicamente le modifiche in ordinanze esistenti. Il progetto rispetta i limiti posti al Consiglio federale dalla LCStr.

6 Allegato

Interventi parlamentari relativi al divieto di circolazione notturna

21Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72).

22Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

(RS 0.946.526.81).

23 Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10).

24 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio. 22/23