Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 23 pagine
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2.3 Manifestazioni sportive
Le norme per le manifestazioni sportive motoristiche sono disciplinate a livello nazionale e non sono legate al diritto UE. Con il divieto di effettuare gare di velocità su circuito, la Svizzera disponeva finora di una regolamentazione molto restrittiva rispetto agli altri Paesi europei. A livello legislativo si è proceduto a un allineamento con la gestione delle manifestazioni sportive motoristiche negli altri Paesi. Le modifiche qui proposte a livello di ordinanza sono di natura formale e non hanno ripercussioni specifiche da menzionare in questo capitolo.
2.4 Soppressione della limitazione temporale per la compensazione del peso aggiuntivo per sistemi di propulsione alternativa o a emissioni zero
La regolamentazione in questione viene armonizzata con la normativa europea20. Con il recepimento temporaneo nell’ONC e nell’OETV la Svizzera ha permesso a breve termine a questi veicoli di circolare ed essere immatricolati. La trasposizione in una normativa a tempo indeterminato consente di attuare il diritto dell’Unione in maniera duratura e rimuovere gli ostacoli alla circolazione internazionale di tali veicoli.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Veicoli e trasporti eccezionali
3.1.1 Art. 78 cpv. 2 ONC
Le attuali norme sui permessi duraturi saranno sostanzialmente mantenute, aggiungendo la possibilità di rilasciarli per il trasporto di merci indivisibili (trasporti eccezionali) e la guida di veicoli eccezionali (ad es. autogrù) esclusivamente su strade nazionali, andando così a colmare una lacuna. Per gli itinerari intercantonali su strade nazionali è possibile ottenere un permesso duraturo che, a seconda della situazione, può essere integrato con il permesso necessario a raggiungere il percorso principale. Pesi e dimensioni superiori a quelli stabiliti dall’articolo 79 capoverso 2 lettera a ONC potranno essere autorizzati purché approvati dall’USTRA in conformità con l’articolo 79 capoverso 5 ONC, ove possibile con la procedura semplificata proposta nell’ambito della presente revisione.
3.1.2 Art. 79 cpv. 3 ONC
Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), nel 2008 la responsabilità delle strade nazionali è passata alla Confederazione. In tal modo, la sovranità sulle autostrade, classificate come strade nazionali, è sottratta ai Cantoni e sono state opportunamente adeguate le competenze in materia di rilascio dei permessi. È tuttavia rimasta valida la disposizione secondo cui, trattandosi di permessi unici, il peso effettivo può arrivare a 50 t se il transito attraverso i Cantoni interessati dalle tratte extracantonali è effettuato esclusivamente in autostrada. Il capoverso in questione è superfluo e sarà abrogato,
20 Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio. 16/23