Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 23 pagine

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Abrogando il capoverso 3 si garantisce l’obbligo di consultare l’USTRA per casi di questo tipo, in modo da evitare una sollecitazione eccessiva dell’infrastruttura.

1.1.3 Procedura semplificata per il rilascio di permessi per veicoli e trasporti ec-

cezionali (art. 79 cpv. 5 ONC)

Situazione iniziale

È richiesto il consenso dell’USTRA quando i veicoli e le combinazioni di veicoli superano 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza, 44 t di peso effettivo o 12 t di carico sugli assi (art. 79 cpv. 2 lett. a ONC). Attualmente tale consenso viene fornito sotto forma di verifica di itinerario, fornita dall’USTRA specificamente per il singolo percorso per il quale il Cantone competente ha presentato apposita richiesta. Ogni anno se ne registrano circa 10 000. Queste operazioni, complesse e dispendiose in termini di tempo, saranno agevolate semplificando la procedura.

Normativa proposta

Ora l’USTRA potrà fornire il suo consenso anche in forma generale: in concreto la procedura semplificata prevede un elenco di tratti e opere infrastrutturali dell’USTRA messo a disposizione dei Cantoni, da cui le autorità preposte al rilascio dei permessi potranno ricavare autonomamente i consensi vincolanti per l’itinerario interessato. L’USTRA aggiornerà l’elenco regolarmente, informando opportunamente i Cantoni.

1.1.4 Integrazione della competenza per il rilascio di permessi per veicoli e tra-

sporti eccezionali (art. 79 cpv. 5 ONC)

Situazione iniziale

Occorre il consenso dell’USTRA anche per percorrere con trasporti o veicoli eccezionali le parti costitutive di strade nazionali così come definite nell’articolo 2 dell’ordinanza del 7 novembre 20074 sulle strade nazionali (OSN), compresi ad esempio i ponti a scavalco. La competente autorità cantonale dovrebbe in teoria richiedere il consenso dell’USTRA anche quando l’attraversamento è una strada cantonale.

Tuttavia, nella prassi in materia di permessi, con l’attuale formulazione dell’articolo 79 capoverso 5 ONC il concetto di «strada nazionale» viene regolarmente interpretato in funzione del tipo di strada anziché secondo la definizione dell’articolo 2 OSN. Ne consegue che non sempre viene richiesto il necessario consenso dell’USTRA per i trasporti eccezionali su strade cantonali contenenti opere infrastrutturali federali.

Normativa proposta

La norma attuale di cui all’articolo 79 capoverso 5 ONC sarà precisata in modo da rendere esplicita la necessità del consenso dell’USTRA anche per transitare su opere infrastrutturali di proprietà della Confederazione. Poiché tali opere sono di competenza dell’USTRA, spetta a quest’ultimo valutarne la percorribilità, specialmente in relazione ai pesi massimi.

4 RS 725.111