Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/103: Modifica dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per quanto riguarda le deroghe al divieto di circolazione domenicale e notturna e i permessi per i trasporti eccezionali e le manifestazioni sportive motoristiche nonché messa in vigore parziale di una modifica della legge federale sulla circolazione stradale. · 23 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Veicoli e trasporti eccezionali

1.1.1 Integrazione dei permessi duraturi consentiti per veicoli e trasporti ecce-

zionali (art. 78 cpv. 2 ONC)

Situazione iniziale

I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali, possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto3, che nei casi previsti dall’articolo 78 capoverso 2 lettere a-f ONC può essere rilasciato come permesso duraturo. In questo contesto manca una regolamentazione esplicita secondo cui si possano rilasciare permessi duraturi per il trasporto di merci indivisibili e la guida di veicoli eccezionali esclusivamente su strade nazionali.

Normativa proposta

Le strade nazionali, di competenza della Confederazione, attraversano i territori dei singoli Cantoni costituendo tratti intercantonali come assi stradali indipendenti. I permessi duraturi, rispetto a quelli unici, offrono chiari vantaggi al settore economico e alle autorità preposte: il primo usufruisce di costi di rilascio inferiori e di una maggiore flessibilità per i trasporti ricorrenti sugli stessi tratti, le seconde di uno snellimento delle procedure in confronto a permessi unici ripetuti. Alla luce di questi vantaggi, la normativa attuale sarà integrata in modo da consentire il rilascio di permessi duraturi anche per la guida di veicoli eccezionali e il trasporto eccezionale di merci indivisibili esclusivamente su strade nazionali.

1.1.2 Abrogazione del limite di 50 t in autostrada (art. 79 cpv. 3 ONC)

Situazione iniziale

L’articolo 79 capoverso 3 ONC autorizza le autorità competenti a rilasciare permessi unici per un peso effettivo fino a 50 t. Se il transito attraverso i Cantoni interessati dai tratti extracantonali è effettuato esclusivamente in autostrada, il consenso degli altri Cantoni non è necessario; non è chiaro invece se si debba consultare l’USTRA in quanto proprietario dell’autostrada.

Poiché la rete delle strade nazionali include varie opere infrastrutturali percorribili con un massimo di 44 t, se l’USTRA non è coinvolto sussiste il rischio che vengano autorizzati trasporti fino a 50 t su strade non concepite per questo peso.

Normativa proposta

3 Cfr. art. 78 cpv. 1 ONC.