Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

All. 2.2 Contributi di progettazione e contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici

Essendo stato creato il nuovo strumento di promozione dei contributi di progettazione, si rende necessario integrare l’allegato 2.2. Il numero 2 disciplina ora i requisiti per la domanda di contributi di progettazione per gli impianti idroelettrici. L’ex numero 2 diventa il numero 3 e la rubrica viene integrata. L’ex numero 3 diventa il numero 4.

All. 2.3 Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa

Nell’ambito dei contributi d’investimento per gli impianti a biomassa si passa al principio dell’impianto di riferimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione (v. n. 2.1.4). Ciò richiede, per queste categorie di impianti, adeguamenti dei requisiti relativi alle domande da presentare (n. 2.3, 3.3 e 6.2) e precisazioni sui componenti dei rispettivi impianti di riferimento (n. 2.4, 3.4 e 6.3).

Al numero 3.1.2 si precisa che un impianto è considerato centrale elettrica a legna solo se al suo interno si utilizza la legna quale unico vettore energetico. È un chiarimento importante perché il principio dell’impianto di riferimento può essere applicato solo a tali impianti.

Il numero 7.1 stabilisce come vengono calcolate le aliquote per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione; al numero 7.2 sono fissati i tassi di rimunerazione per categoria e classe di potenza.

All. 2.4 Contributi di progettazione e contributi d’investimento per gli impianti eolici

I contributi d’investimento per gli impianti eolici ora sono calcolati secondo il principio dell’impianto di riferimento. Le aliquote in fr./MW sono ripartite in tre categorie in base all’altitudine degli impianti (v.

n. 2.4.1).

L’allegato 2.4 viene sottoposto a revisione totale, poiché i contributi di progettazione e la modifica dei contributi d’investimento comportano anche molti cambiamenti nella struttura. Il nuovo numero 2 corrisponde all’ex numero 3. Il nuovo numero 4 corrisponde all’ex numero 2, ma a causa del passaggio al principio dell’impianto di riferimento si rinuncia a includere l’ex lettera e anche nel nuovo numero 4.

All. 2.6 Contributi di progettazione e contributi d’investimento per gli impianti geotermici

I requisiti per le domande per i nuovi contributi di progettazione sono disciplinati al numero 3. I requisiti per le domande di contributo d’investimento vengono adeguati all’esperienza pratica acquisita (n. 4).

All. 5 Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa

L’allegato 5 contiene la nuova definizione dei tassi di rimunerazione per i contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa.

Il numero 3.1.4 è abrogato per effetto della sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2173/2022 del 20 novembre 2023.

Il numero 3.2 stabilisce i contributi di base che tutti gli impianti a biomassa ricevono per classe di potenza.

A questi si aggiunge il bonus per legna, che ora viene accordato soltanto da ottobre a marzo perché a causa della crescente penuria di legname da energia la legna deve essere utilizzata primariamente per coprire i picchi di carico in inverno e non tutto l’anno come energia di banda (n. 3.3).

Il numero 3.4.3 stabilisce il bonus agricolo.

All. 6.1 Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici