Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
2.3 Contributi di progettazione
2.3.1 Aliquote e contributi minimi
I contributi massimi previsti dalla legge per tutte le tecnologie aventi diritto alla promozione (energia eolica, idroelettrica e geotermica) ammontano al 40 per cento dei costi di progettazione computabili (art. 26 cpv. 3bis, art. 27a cpv. 3 e art. 27b cpv. 3 LEne). L’ordinanza fissa al massimo legale l’aliquota per tutte le tecnologie, alla luce della grande cautela con cui attualmente vengono avviati nuovi progetti. Tale ritrosia si deve agli elevati costi di progettazione e ai notevoli rischi di realizzazione, legati all’onerosità delle procedure (comprese le procedure di opposizione).
I promotori di progetti i cui costi di progettazione non ammontano ad almeno 75 000 franchi possono vedersi costretti a sopportare direttamente tali costi. Per contenere gli oneri d’esecuzione, l’articolo 35 capoverso 1 stabilisce quindi un contributo minimo di 30 000 franchi (40 % dei costi di progettazione computabili di 75 000 fr.). Per i progetti più economici, una volta ottenuta la licenza di costruzione è possibile richiedere un contributo d’investimento.
2.3.2 Procedura
Le domande di contributo di progettazione vengono trattate seguendo l’ordine di presentazione. Le indicazioni e i documenti da presentare unitamente alla domanda sono disciplinati nei rispettivi allegati specifici per la tecnologia. Se le risorse non sono sufficienti, viene gestita una lista d’attesa per ciascuna tecnologia. Per quanto riguarda le procedure di domanda e i costi computabili si applicano per analogia le stesse regole valide per i vari contributi d’investimento per le singole tecnologie. Lo stato di avanzamento del progetto deve essere illustrato annualmente in un breve rapporto, specificando le fasi parziali concluse e quelle ancora da completare con i relativi obiettivi parziali.
Per gli impianti idroelettrici e geotermici che comportano nuove trivellazioni in profondità deve essere presentato uno studio preliminare che permetta di verificare l’osservanza degli standard tecnici e la plausibilità dei dati. Anche per gli impianti eolici è richiesto uno studio preliminare che illustri l’ubicazione del perimetro del parco e delle singole turbine.
2.3.3 Rimborso
I contributi di progettazione incentivano lo sviluppo di progetti. Una volta ottenuta la licenza di costruzione, i promotori di progetti sono liberi di non realizzare il progetto per motivi di redditività o per altre considerazioni. Se il promotore di un progetto ha ricevuto fondi pubblici per il suo sviluppo e, nonostante l’annullamento dei rischi di realizzazione, decide di non costruire un impianto, i fondi ricevuti per lo sviluppo del progetto devono essere restituiti.
2.4 Energia eolica: altre modifiche
2.4.1 Determinazione dell’importo dei contributi d’investimento
Per la determinazione dei contributi d’investimento per gli impianti eolici viene ora applicato il principio dell’impianto di riferimento, anziché il principio della valutazione del singolo caso. La variazione offre maggiore trasparenza per i richiedenti e riduce notevolmente gli oneri d’esecuzione.
Il contributo d’investimento per i progetti eolici è determinato mediante un importo fisso in franchi secondo la potenza elettrica installata degli impianti. Analogamente al premio di mercato fluttuante, anche l’importo del contributo d’investimento dipende dall’altitudine dell’impianto. Per i contributi d’investimento si applicano gli stessi livelli d’altitudine (categorie I–III) del premio di mercato fluttuante.