Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

Capitolo 3: Disposizioni generali sui contributi di progettazione, sulla rimunerazione unica e sui contributi d’investimento

Art. 31 cpv. 1

La norma di cui all’articolo 31 capoverso 1 viene integrata con i due nuovi strumenti del premio di mercato fluttuante e dei contributi di progettazione.

Art. 33 Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti

La durata operativa minima per gli impianti eolici e fotovoltaici viene aumentata da 15 a 20 anni e corrisponde quindi alla durata della rimunerazione del premio di mercato fluttuante. Anche per gli impianti geotermici si applica ora una durata operativa minima di 20 anni. Per il resto, l’articolo 33 non subisce alcuna modifica materiale.

Art. 34, rubrica e cpv. 1 e 1bis

Nel capoverso 1 viene aggiunto un riferimento ai contributi di progettazione, il cui scopo principale è facilitare l’avvio della progettazione di impianti. Se una progettazione può essere ultimata con successo grazie all’ottenimento di una licenza di costruzione passata in giudicato, il progetto che ha ricevuto un contributo di progettazione deve essere effettivamente costruito. Se un impianto non viene realizzato anche se ha ricevuto l’autorizzazione, i contributi di progettazione ricevuti devono essere restituiti. In questo modo si intende garantire che venga richiesto un contributo solo per progetti che devono essere effettivamente realizzati.

Capitolo 3a: Contributi di progettazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 35a Aliquota e contributo minimo

I contributi di progettazione sono fissati al massimo previsto dalla legge, 40 per cento, per tutte le tecnologie aventi diritto alla promozione (cpv. 1).

Per motivi di economia procedurale, non sussiste alcun diritto a contributi di progettazione di ammontare inferiore a 30 000 franchi (cpv. 2).

Art. 35b Contributo di progettazione per progetti di l’energia eolica

Come per i casi di interesse nazionale, per il contributo di progettazione per i progetti eolici non è determinante il singolo impianto ma l’insieme degli impianti di un progetto (cpv. 1).

Ai sensi del capoverso 2, il contributo di progettazione per gli impianti eolici è limitato a un massimo di 780 000 franchi. In questo modo si garantisce che i progetti sovradimensionati e non realistici non possano ricevere contributi di progettazione oltremodo elevati. Se venisse approvato un progetto di dimensioni notevoli, sussisterebbe naturalmente il diritto a ricevere contributi d’investimento per l’intero progetto.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 35c Ordine di presa in considerazione

Per i contributi di progettazione, le domande vengono prese in considerazione secondo la data di presentazione (cpv. 1).