Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
legna sono determinati secondo il principio dell’impianto di riferimento; anche in questo caso la competenza spetta all’organo d’esecuzione. I contributi d’investimento per gli impianti di incenerimento di rifiuti e fanghi e per gli impianti a gas di discarica continueranno a essere determinati caso per caso; l’esecuzione rimane all’Ufficio federale dell’energia (UFE). Per gli impianti idroelettrici, i tassi di rimunerazione per il premio di mercato fluttuante sono determinati nel singolo caso; l’UFE è responsabile dell’esecuzione. Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, l’UFE è competente anche del versamento e della fatturazione, aspetti la cui competenza spetta all’organo d’esecuzione per gli impianti più piccoli e quelli non controllabili. Per gli impianti fotovoltaici, il tasso di rimunerazione è determinato nel singolo caso mediante aste; l’UFE stabilisce le specifiche per le aste e l’organo d’esecuzione le esegue.
Con il premio di mercato fluttuante vale per tutti il principio della commercializzazione diretta della propria elettricità prodotta. I costi di commercializzazione che ne derivano per i gestori fanno parte del tasso di rimunerazione. A differenza del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, non vengono indennizzati con un componente aggiuntivo separato. I gestori di impianti fino a 3 MW possono avvalersi dell’obbligo di ritiro e di rimunerazione (art. 15 LEne) e quindi beneficiare della nuova tariffa di reimmissione uniforme (prezzo di mercato di riferimento secondo l’art. 15 OPEn). Per gli impianti a partire da 3 MW è il gestore stesso a dover trovare un acquirente.
Ogni volta che il prezzo di mercato di riferimento è inferiore al tasso di rimunerazione, il Fondo per il supplemento rete rimborsa la differenza all’avente diritto al premio di mercato; nel caso opposto, ai gestori degli impianti interessati viene addebitata la parte eccedente e questa viene versata nel fondo. Fanno eccezione i mesi invernali da dicembre a marzo (art. 29d cpv. 3 LEne). Per incentivare i produttori a produrre quanta più elettricità possibile in inverno, durante i quattro mesi invernali possono trattenere una certa percentuale dell’eventuale parte eccedente. Il Consiglio federale fissa tale quota al 10 per cento, cioè al minimo legale. Si può presumere che l’effetto di incentivazione aggiuntivo sia piuttosto modesto. Per le centrali elettriche flessibili (in particolare per la forza idrica), gli impianti dovrebbero comunque produrre nelle ore in cui i prezzi sono più alti. Per le centrali elettriche dipendenti dalle condizioni meteorologiche, anche una percentuale più elevata difficilmente indurrebbe alcun effetto. Per quanto riguarda il fotovoltaico, una maggiore produzione invernale (10 %) si può ottenere in particolare inclinando i moduli; i moduli avrebbero una resa minore nei mesi estivi, ma in misura pressoché irrilevante rispetto ai ricavi supplementari ottenuti durante l’inverno.
Il plusvalore ecologico sotto forma di garanzie di origine (GO) resta al gestore, che quindi può scambiarle liberamente; i ricavi ottenibili sono presi in considerazione nella determinazione dei prezzi di mercato di riferimento. L’UFE determina e pubblica ogni tre mesi per il trimestre precedente i prezzi di mercato di riferimento e i valori delle GO per le singole tecnologie. Tali valori derivano da una combinazione dei prezzi praticati su piattaforme di negoziazione affermate (come GreenPowerHub) e dei prezzi europei sulla borsa elettrica EPEX Spot. Attualmente il mercato svizzero delle GO non è standardizzato e non offre ancora livelli di trasparenza elevati. Inoltre, gli operatori svizzeri sono in concorrenza con quelli dell’UE, cosicché i calcoli devono tenere conto anche dei prezzi europei. Se nel corso del tempo si affermano nuove piattaforme di negoziazione, anch’esse vengono inserite nella determinazione del valore.
In caso di insufficienza dei fondi di promozione si allestiscono liste d’attesa, come già avviene per gli strumenti di promozione previsti dall’OPEn. Per la forza idrica viene introdotta una regolamentazione per giorni di riferimento analoga a quella dei contributi d’investimento e slegata dalle dimensioni della centrale.
Non è possibile uscire dal sistema dei premi di mercato fluttuanti, dato che per il periodo di rimunerazione il premio offre al gestore una copertura contro i principali rischi di mercato e garantisce flussi di denaro stabili (i ricavi non scendono al di sotto del tasso di rimunerazione). Ai sensi dell’articolo 29d capoverso 2 LEne, se i prezzi di mercato sono superiori al tasso di rimunerazione, il gestore deve versare la parte eccedente al Fondo per il supplemento rete. Questo principio di simmetria è una caratteristica essenziale del premio di mercato fluttuante. Se i gestori potessero uscire dal sistema prima del