Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
erogata senza limiti di tempo con un esercizio conforme a quanto previsto e senza arrecare pregiudizio alla durata di vita e alla sicurezza dell’impianto. Per i contributi d’investimento si deve quindi fare riferimento a questo valore di potenza.
Art. 8 Esercizio del diritto di scelta secondo l’articolo 29b LEne
Per gli impianti idroelettrici, quando presentano la loro domanda i gestori possono richiedere sia un contributo d’investimento sia il premio di mercato fluttuante. Il diritto di scelta deve essere esercitato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ammontare presunto per il premio di mercato fluttuante e il contributo d’investimento (cpv. 1 lett. a).
Per gli impianti fotovoltaici, il diritto di scelta deve essere esercitato al momento della presentazione dell’offerta (cpv. 1 lett. b) per consentire l’esecuzione delle singole aste.
Per gli impianti eolici e a biomassa, il diritto di scelta deve essere esercitato con la presentazione della domanda (cpv. 1 lett. c).
Una volta che un gestore ha optato per una forma di promozione, non può passare all’altra in caso di ampliamento o rinnovamento considerevole successivo. Il carattere definitivo della scelta rende possibile un’esecuzione efficiente e riduce il rischio di promozione eccessiva.
Art. 22 cpv. 2
Questa disposizione è puramente dichiarativa, dato che la Confederazione non ha alcuna competenza per intervenire nelle procedure cantonali di autorizzazione e di concessione. Perciò l’articolo 22 capoverso 2 viene abrogato.
Art. 25 cpv. 4bis
Già oggi, per gli impianti inseriti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità che non soddisfano i requisiti per il diritto o i requisiti minimi, un’eventuale parte eccedente viene fatturata. Ora questa dovrebbe essere regolata esplicitamente insieme alla corrispondente disposizione sugli impianti inseriti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti (art. 30anovies). Questo modus operandi evita che i gestori di impianti aggirino intenzionalmente determinati requisiti o esigenze per non dover pagare la parte eccedente.
Art. 26 cpv. 4
Nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità l’indennità di gestione viene pagata ai gestori degli impianti nella commercializzazione diretta a titolo di indennizzo per i costi di commercializzazione. Si compone di costi fissi (amministrazione, commercializzazione in generale) e variabili (costi dell’energia di compensazione). L’importo della quota variabile dei costi è stato determinato sulla base dei costi dell’energia di compensazione del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili negli anni dal 2013 al 2015 (periodo di base).
Dalla prima determinazione dell’indennità di gestione sono state acquisite esperienze e lo sviluppo tecnologico ha continuato a progredire, tanto che oggi strumenti tecnici nuovi come l’intelligenza artificiale permettono di produrre piani previsionali più precisi. Ne è un esempio il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili, che nel corso degli anni ha potuto migliorare significativamente i propri piani previsionali.
Per questo motivo, l’importo di base della quota variabile dei costi di cui all’articolo 26 capoverso 4 viene ridotto del 50 per cento per tutte le tecnologie. La riduzione si basa sui costi del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili. La quota fissa rimane a 0.11 ct./kWh.