Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
possibile coprire gli oneri amministrativi e d’esecuzione derivanti dalla presentazione e dalla valutazione delle offerte.
Oltre a ciò, con un termine d’attesa di cinque anni (cpv. 4) si punta a evitare che i progetti che hanno ricevuto un’aggiudicazione in un’asta presentino una nuova offerta in un’asta successiva nella speranza di ricevere l’aggiudicazione per un’offerta più alta.
Queste disposizioni si applicano anche alle aste per il premio di mercato fluttuante, grazie al rimando contenuto nell’articolo 30cbis.
Art. 51 cpv. 2
Ai giorni di riferimento precedenti si aggiungono le date fino al 2034 per rispecchiare l’estensione fino al 2036 del periodo di promozione (art. 38 cpv. 1 lett. b LEne).
Art. 62 cpv. 1 lett. c
Per gli impianti di approvvigionamento con acqua potabile sono computabili solo i costi (aggiuntivi) di investimento che servono alla produzione di elettricità e che sono stati effettuati dopo l’assegnazione del contributo d’investimento o dopo l’autorizzazione di inizio anticipato dei lavori.
Art. 67 cpv. 4
La definizione di forni per l’incenerimento di fanghi viene integrata per ottenere una chiara delimitazione rispetto alle centrali elettriche a legna.
Art. 68 cpv. 1 e 2 lett. a
Come periodo di confronto devono essere presi in considerazione gli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento.
Il limite per la misura considerevole dei rinnovamenti di impianti di produzione di biogas e centrali elettriche a legna viene aumentato da 100 000 a 250 000 franchi, dato che il limite finora in vigore veniva raggiunto quasi sempre e quindi anche i piccoli rinnovamenti si inquadravano come «considerevoli» e potevano beneficiare di una promozione.
Art. 70 Aliquote
L’aliquota del contributo d’investimento per gli impianti di incenerimento dei rifiuti, di incenerimento di fanghi e a gas di discarica resta invariata al 20 per cento (cpv. 1).
Per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione ora il contributo d’investimento è determinato secondo il principio dell’impianto di riferimento. Le relative aliquote figurano nell’allegato 2.3 (cpv. 2).
Art. 71 Contributo massimo
La formulazione in vigore fino al 30 giugno 2024 deve essere ripresa. Con il passaggio al principio dell’impianto di riferimento, il contributo massimo per kW di potenza elettrica equivalente, la cui introduzione è prevista per il 1° luglio 2024, diventa superfluo.