Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Per gli impianti idroelettrici controllabili, il prezzo di mercato di riferimento non riflette le possibilità di ricavo con precisione sufficiente (v. n. 2.1.2), motivo per cui per questi impianti viene calcolato individualmente; le modalità di calcolo del prezzo di mercato di riferimento individuale sono disciplinate nell’allegato 6.1 (cpv. 3).
Art. 30asexiesRiduzione del premio di mercato fluttuante per i gestori soggetti ad IVA
Per la riduzione per i gestori soggetti ad IVA si applicano le stesse regole della commercializzazione diretta secondo l’articolo 16 capoverso 4.
Art. 30aseptiesDurata della rimunerazione e requisiti minimi
Il premio di mercato fluttuante viene versato nell’arco di 20 anni dopo la messa in esercizio dell’impianto o dall’ampliamento o rinnovamento considerevole. Tale periodo decorre anche se un gestore non riceve ancora una rimunerazione, ad esempio perché non ha presentato la notifica di messa in esercizio entro i termini (cpv. 1 e 2).
I requisiti minimi specifici per gli impianti a biomassa si trovano nell’allegato 6.3 (cpv. 3).
Art. 30aoctiesVersamento del premio di mercato fluttuante
La rimunerazione viene corrisposta trimestralmente dall’organo d’esecuzione; solo per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW la rimunerazione viene corrisposta annualmente dall’UFE (cpv. 1 e 2).
Per gli importi versati in eccesso (cpv. 3), il periodo di pagamento (cpv. 4), le conseguenze in caso di mancata presentazione delle informazioni necessarie da parte del gestore (cpv. 5) e le conseguenze se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta (cpv. 6), si applicano le stesse regole della commercializzazione diretta. Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), l’acquisto di energia elettrica per proprio uso da parte di centrali elettriche non è considerato consumo finale, quindi non sono dovuti né il corrispettivo per l’utilizzazione della rete né il supplemento rete. Pertanto, l’acquisto di energia elettrica in questo contesto comporta l’addebito del premio di mercato fluttuante.
In caso di ampliamento o rinnovamento considerevole di un impianto, viene fissata una percentuale che determina quale quota della produzione netta – e non dell’elettricità immessa in rete – viene rimunerata con il premio di mercato fluttuante. Se in questi impianti il consumo proprio è superiore alla quota che non deve essere rimunerata con il premio di mercato fluttuante, quest’ultimo viene rimunerato soltanto per l’elettricità immessa in rete (cfr. art. 30a in combinato disposto con art. 11 OEn). Se infatti la quota fissata della produzione netta venisse rimunerata sempre con il premio di mercato fluttuante, in tali casi verrebbe rimunerata anche una parte dell’elettricità oggetto di consumo proprio (cpv. 7).
Esempio di calcolo:
Produzione netta dell’impianto esistente: 600 000 kWh
Produzione netta dell’ampliamento: 400 000 kWh
Produzione netta dell’impianto dopo l’ampliamento: 1 000 000 kWh
Quota di produzione netta da rimunerare con il premio di mercato fluttuante: 40 % (400 000 kWh / 1 000 000 kWh)
Possibilità 1
Il consumo proprio è minore della quota che non viene rimunerata con il premio di mercato fluttuante: Consumo proprio = 500 000 kWh
Con il premio di mercato fluttuante viene rimunerato il 40 per cento della produzione netta, cioè 400 000 kWh (1 000 000 kWh × 40 %).