Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Le domande per l’ottenimento di un premio di mercato fluttuante per i rinnovamenti considerevoli vengono prese in considerazione, se dopo aver considerato le domande per nuovi impianti e ampliamenti considerevoli vi sono ancora risorse a disposizione (cpv 3).
Il capoverso 4 prevede che dopo l’interruzione di un progetto vengano impiegate le risorse nuovamente disponibili secondo l’ordine di cui ai capoversi 1–3.
A causa della periodicità biennale, non si tengono liste d’attesa. Se la domanda di un progetto non è stata presa in considerazione per un giorno di riferimento, è possibile ripresentare la domanda per il giorno di riferimento successivo.
Art. 30bquinquies–30bdeciesProcedura
Le domande per l’ottenimento di un premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici sono valutate dall’UFE (art. 30bquinquiescpv. 1).
Gli articoli 30bquinquies–30bdeciesdisciplinano le varie fasi della procedura, dalla presentazione della domanda alla garanzia di principio, dalla messa in esercizio fino alla decisione definitiva e all’eventuale revoca del premio di mercato fluttuante. Le singole fasi della procedura corrispondono essenzialmente a quelle seguite per la rimunerazione per l’immissione di elettricità.
Un’ulteriore fase procedurale consiste nel fatto che, prima di emettere la decisione di principio, l’UFE deve comunicare al richiedente l’ammontare presunto del tasso di rimunerazione e del contributo d’investimento, affinché questi, se non lo ha già fatto, possa esercitare il suo diritto di scelta secondo l’articolo 8 capoverso 1 (art. 30bsexies).
Sezione 3: Premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici
Art. 30c Tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici
Per gli impianti fotovoltaici, l’ammontare dei tassi di rimunerazione è determinato tramite aste (cpv. 1).
I bonus possono essere richiesti anche per gli impianti fotovoltaici iscritti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti. I requisiti sono gli stessi di quelli riferiti all’ottenimento dei bonus nella rimunerazione unica, per cui al capoverso 2 si rimanda all’articolo 38 capoversi 1bis–1quinquies. L’aliquota indicata nell’offerta è aumentata dell’ammontare dei bonus di cui al capoverso 3, qualora siano soddisfatte le relative condizioni.
Art. 30cbisCompetenze e condizioni di partecipazione
Le competenze e le condizioni di partecipazione alle aste per il premio di mercato fluttuante sono le stesse delle aste per la rimunerazione unica, motivo per cui gli articoli 46a e 46b vengono dichiarati applicabili anche al premio di mercato fluttuante.
Art. 30cter–30csexiesProcedura
La procedura d’asta del premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio è disciplinata negli articoli 30cter–30csexies, analogamente alla procedura d’asta per la rimunerazione unica (v. art. 46c segg.).
Le uniche differenze sono che le offerte per il premio di mercato fluttuante vengono presentate come tasso di rimunerazione in ct./kWh (art. 30ctercpv. 2 lett. b) e che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per l’asta del premio di mercato fluttuante, cosicché in questo caso non è necessario prestare garanzie.