Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

Art. 80a–80f

Le domande per un contributo d’investimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione sono di competenza dell’organo d’esecuzione (art. 80a cpv. 1). Le domande per un contributo d’investimento per gli impianti di incenerimento di rifiuti, di incenerimento di fanghi e a gas di discarica vengono valutate come in precedenza dall’UFE (art. 74).

Per il resto, gli articoli 80a–80f disciplinano le varie fasi della procedura, dalla presentazione della domanda alla garanzia di principio, dalla decisione definitiva all’eventuale revoca del contributo d’investimento. Le singole fasi della procedura corrispondono essenzialmente a quelle seguite per le domande di contributi d’investimento per gli altri impianti a biomassa.

Sezione 5a: Criteri di calcolo per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

Art. 84 Quota in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli

Analogamente al premio di mercato fluttuante (art. 30equater), viene determinata la quota di potenza dell’impianto per la quale è accordato un contributo d’investimento in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli.

Art. 85 Calcolo del contributo d’investimento

Per le aliquote per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione, ora stabilite secondo il principio dell’impianto di riferimento, il contributo d’investimento viene versato per kW di potenza, mentre la potenza per la quale viene versato un contributo d’investimento in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli viene calcolata ai sensi dell’articolo 84. Le aliquote per kW di potenza sono fissate nell’allegato 2.3 numero 7.

In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, l’aliquota ammonta al 70 per cento delle aliquote di cui all’allegato 2.3 numero 7, perché i costi di produzione per l’elettricità derivante da ampliamenti e rinnovamenti sono inferiori a quelli dei nuovi impianti.

Per gli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione, la potenza equivalente dipende dalla produzione media annua netta e non dalla potenza installata.

Art. 87a

Per gli impianti eolici, il tasso di rimunerazione per il contributo d’investimento è ora determinato secondo il principio dell’impianto di riferimento (cpv. 1). Le aliquote si trovano nell’allegato 2.4 (cpv. 2).

Art. 87c–87k Procedura di domanda per impianti eolici

La valutazione dei contributi d’investimento è ora di competenza dell’organo d’esecuzione per effetto del passaggio al principio dell’impianto di riferimento (art. 87d cpv. 1).

Per il resto, gli articoli 87c–87k disciplinano le varie fasi della procedura, dalla presentazione della domanda alla garanzia di principio, dalla messa in esercizio alla decisione definitiva e all’eventuale revoca del contributo d’investimento. Le singole fasi della procedura corrispondono essenzialmente a quelle seguite finora per le domande di contributo d’investimento.

Art. 87l e 87m

Gli articoli 87l e 87m vengono abrogati, essendo stati resi superflui dall’adozione del principio dell’impianto di riferimento.