Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

2.4.2 Contributi di progettazione per gli impianti eolici

Poiché la pianificazione dei progetti eolici avviene per un progetto nel suo complesso e non per il singolo impianto eolico, anche i contributi di progettazione sono versati per progetto.

Il calcolo dei contributi di progettazione si basa sulla perizia «Investitions- und Planungsbeiträge für Windenergieanlagen». Ad esempio, i soli costi di pianificazione per i progetti eolici in Svizzera si aggirano sui 650 000 franchi per singolo impianto. Come progetto di riferimento si assume un parco eolico con tre turbine. Il contributo massimo di progettazione per un progetto eolico ammonta quindi a 780 000 franchi, ossia il 40 per cento dei costi di pianificazione totali del progetto di riferimento (1 950 000 fr.).

I contributi di progettazione vengono versati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e attestati per la pianificazione del progetto, con un limite pari all’80 per cento della somma massima garantita di 780 000 franchi. Il restante 20 per cento può essere fatto valere solo in presenza di una licenza di costruzione passata in giudicato o in caso di notifica di interruzione dei lavori di pianificazione.

2.4.3 Nessun ampliamento o rinnovamento per gli impianti eolici

Ai sensi dell’articolo 3 OPEn già vigente, un impianto è considerato nuovo se viene costruito per la prima volta in una determinata ubicazione o se sostituisce completamente un impianto esistente. Per gli impianti eolici, il nuovo capoverso 2bischiarisce che sono considerati completamente sostituiti se vengono sostituiti almeno il rotore, il convertitore (moltiplicatore di giri e generatore) e la torre dell’impianto. Con questa precisazione si chiarisce che nella prassi gli impianti eolici non vengono né rinnovati né ampliati. Se un impianto viene sostituito in un’ubicazione già esistente (repowering), lo si inquadra come nuovo impianto. Se a un parco eolico esistente vengono aggiunti ulteriori impianti, questi ultimi sono considerati nuovi impianti. L’ampliamento di un singolo impianto eolico non è tecnicamente possibile.

2.4.4 Soppressione della possibilità di cedere decisioni RIC positive per gli impianti eolici

Le disposizioni sulla cessione di decisioni RIC positive («garanzia di principio») sono state introdotte nell’OPEn nel 2018.

Il motivo di questa regolamentazione era il fatto che numerosi impianti eolici che dal 2008 in poi avevano ricevuto una decisione RIC positiva avevano, nel frattempo, perso la loro base pianificatoria a causa di revisioni dei piani direttori cantonali e pertanto non si sono potuti realizzare. I piani direttori cantonali avevano definito territori differenti per lo sfruttamento dell’energia eolica, ma non erano più disponibili fondi RIC per sviluppare progetti in queste nuove aree. Per poter promuovere lo sviluppo dell’energia eolica nella misura prevista, è stata quindi creata la possibilità, a determinate condizioni, di trasferire le decisioni RIC da un impianto eolico a un altro.

Dal 2018 sono state presentate all’UFE otto domande di cessione di decisioni RIC positive. Sette di queste sono state approvate, una è stata respinta.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, per la promozione finanziaria degli impianti eolici saranno disponibili a scelta contributi di progettazione e d’investimento o il premio di mercato fluttuante. La cessione di decisioni RIC positive non sarà quindi più necessaria e le corrispondenti disposizioni dell’OPEn vengono pertanto abrogate.

2.5 Forza idrica: altre modifiche

Gli enti pubblici hanno l’obbligo di fornire alla popolazione acqua potabile. Gli impianti di approvvigionamento con acqua potabile devono quindi essere costruiti o rinnovati secondo necessità. L’integrazione