Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

Art. 98 cpv. 1, frase introduttiva e 2

Il premio di mercato fluttuante e la rimunerazione per l’immissione di elettricità hanno un funzionamento simile, motivo per cui per entrambi vengono pubblicati gli stessi dati.

Art. 108b

Il premio di mercato fluttuante viene accordato solo se è stato assegnato a un progetto prima dell’inizio dei lavori o se l’inizio anticipato dei lavori è stato autorizzato. L’inizio anticipato dei lavori non può essere in alcun modo autorizzato prima dell’entrata in vigore della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Per i progetti per i quali il gestore può optare per il premio di mercato fluttuante solo dopo l’entrata in vigore delle relative disposizioni e per i quali già in precedenza, per un contributo d’investimento, sono state accordate una garanzia di principio o un’autorizzazione di inizio anticipato dei lavori, tale autorizzazione o garanzia si applica anche al premio di mercato fluttuante.

7. Commento agli allegati

All. 1.2 Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

Il numero 4.3 lettera d viene modificato solo perché l’abbreviazione «OGOE» ora viene introdotta in un punto precedente dell’ordinanza.

All. 1.3 Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

A causa del passaggio al principio dell’impianto di riferimento, per gli impianti eolici sono state introdotte nuove classi di potenza che sostituiscono le precedenti categorie (titolo del n. 2).

La possibilità di trasferire garanzie di principio per gli impianti eolici viene abrogata (n. 5.2), vedi numero 2.4.4.

All. 1.5 Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità

Il numero 3.1.4 è abrogato per effetto della sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2173/2022 del 20 novembre 2023.

All. 2.1 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

Il bonus per gli impianti integrati con un angolo d’inclinazione di almeno 75 gradi ammonta ora a 400 franchi per kW e quello per gli impianti annessi o isolati con un angolo d’inclinazione di almeno 75 gradi a 200 franchi per kW (n. 2.7).

Il nuovo bonus per area di parcheggio nell’ambito della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici (art. 38 cpv. 1quinquies) ammonta a 250 franchi per kW di potenza installata.

Ai numeri 2.8 e 2.9 sono stabilite le aliquote della rimunerazione unica per gli impianti messi in esercizio a partire dal 1° aprile 2025. Le aliquote per i contributi legati alla potenza nelle classi di potenza inferiori a 30 kW e superiori a 100 kW vengono ridotte entrambe di 20 franchi.