Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

4. Ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società

Con il nuovo bonus per gli impianti fotovoltaici nelle aree di parcheggio, questo segmento viene aperto allo sviluppo del fotovoltaico. L’aumento dei bonus per gli impianti fotovoltaici con un’inclinazione elevata come le facciate permetterà un maggior utilizzo di questo potenziale finora poco sfruttato all’interno delle zone edificabili. L’incentivo a costruire impianti fotovoltaici più grandi grazie alla riduzione del contributo legato alla potenza si ripercuote positivamente sul potenziamento di questa tecnologia e contribuisce allo sviluppo auspicato delle energie rinnovabili in Svizzera. Per il resto, le modifiche dell’ordinanza non hanno ripercussioni sull’economia, l’ambiente e la società.

5. Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche dell’ordinanza non comportano alcuna incompatibilità con il diritto dell’UE.

6. Commento ai singoli articoli

Premessa sulla struttura dell’OPEn

Per introdurre i due nuovi strumenti del premio di mercato fluttuante e dei contributi di progettazione, la struttura dell’OPEn è la seguente:

 il premio di mercato fluttuante viene disciplinato nel nuovo capitolo 2a; la sezione 1 (art. 30a segg.) contiene le disposizioni generali, la sezione 2 (art. 30b segg.) disciplina gli impianti idroelettrici, la sezione 3 (art. 30c segg.) quelli fotovoltaici, la sezione 4 (art. 30d segg.) quelli eolici e la sezione 5 (art. 30e segg.) quelli a biomassa;

 per quanto riguarda il premio di mercato fluttuante vengono inoltre aggiunti nuovi allegati rispettivamente per gli impianti idroelettrici, eolici e a biomassa (all. 6.1–6.3);

 i contributi di progettazione vengono trattati nel nuovo capitolo 3a per tutte le tecnologie aventi diritto alla promozione; le disposizioni specifiche per le singole tecnologie si trovano negli allegati (già esistenti) in cui si disciplinano i contributi d’investimento.

Art. 2 lett. g

Gli impianti idroelettrici controllabili si differenziano da quelli non controllabili soprattutto per quanto riguarda le possibilità di ricavo, e pertanto vengono trattati in parte diversamente tra gli strumenti di promozione. La lettera g stabilisce che un impianto idroelettrico è considerato controllabile se ha la possibilità, se necessario o auspicato, di funzionare a pieno carico per più di sei ore.

Art. 3 cpv. 2bis

Per gli impianti eolici, la sostituzione del rotore, del convertitore e della torre si inquadra come sostituzione completa dell’impianto, il quale va quindi trattato come nuovo (v. n. 2.4.3).

Art. 4 cpv. 2

Per le centrali elettriche a legna, la potenza nominale del generatore elettrico non corrisponde alla potenza prevista per l’impianto nel suo complesso. Il generatore elettrico, infatti, deve essere dimensionato in modo da poter sopportare anche i picchi di potenza. Poiché ora il contributo d’investimento viene accordato per kW di potenza secondo il principio dell’impianto di riferimento, non sarebbe opportuno determinare la potenza dell’impianto in base al componente con potenza maggiore. Si impone pertanto una precisazione di quale sia la potenza determinante dell’impianto. In genere i costruttori indicano la potenza continua per la quale l’impianto è progettato; tale valore corrisponde alla massima potenza