Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

degli elementi d’impianto effettivamente destinati alla produzione di energia elettrica (p. es. la turbina) e la domanda per un contributo d’investimento avverranno successivamente.

Per tali progetti sono computabili solo i costi d’investimento che servono alla produzione di elettricità e che sono stati effettuati dopo l’assegnazione del contributo d’investimento o dopo l’autorizzazione di inizio anticipato dei lavori. Questo perché gli investitori hanno avviato gli investimenti preliminari senza alcuna prospettiva concreta di ricevere i fondi di promozione.

2.6 Fotovoltaico

2.6.1 Bonus per gli impianti realizzati su aree adibite permanentemente al parcheggio

Gli impianti fotovoltaici nei parcheggi sono stati esaminati negli scorsi anni da due studi2 che ne pongono in evidenza il vantaggio di costituire una soluzione efficiente per l’utilizzo misto delle aree di parcheggio: una tettoia, infatti, protegge i veicoli dalle intemperie e può essere sfruttata per produrre elettricità ed eventualmente alimentare delle stazioni di ricarica sul posto. Le stazioni di ricarica per la mobilità elettrica, inoltre, possono essere integrate direttamente nella struttura. Il potenziale di questi impianti è di 2–3 GW. Tuttavia, avendo una potenza installata compresa tra 2000 e 3500 fr./kW, i loro costi sono notevolmente maggiori rispetto a impianti di dimensioni simili installati su ampie superfici di tetti. Per garantire uno sfruttamento efficiente del potenziale, questi impianti andrebbero incentivati con un bonus specifico a partire da una potenza di almeno 100 kW. Questo bonus si aggiunge alla «rimunerazione di base» della rimunerazione unica per i grandi impianti (RUG) laddove l’impianto preveda un consumo proprio (p. es. per le stazioni di ricarica), oppure alla RUE o al premio di mercato fluttuante (a partire da 150 kW di potenza) se tutta l’elettricità viene immessa nella rete di distribuzione. La RUG per un impianto fino a 500 kW di potenza è di 264 fr./kW di potenza installata a partire dal 1° aprile 2025. Affinché il bonus non sia superiore alla rimunerazione di base e per promuovere la costruzione di impianti il più possibile economici, il bonus viene fissato a 250 fr./kW in caso di promozione tramite RUG o RUE. Immaginando una produzione di 25 000 kWh per kW di potenza installata per tutta la durata di vita di un tale impianto, in caso di promozione con il premio di mercato fluttuante risulta un bonus di 1 ct./kWh.

2.6.2 Adeguamenti della rimunerazione unica

Il Consiglio federale determina i tassi della rimunerazione unica (RU) per gli impianti fotovoltaici nell’OPEn, e l’UFE riesamina periodicamente i tassi applicati. Dal 1° aprile 2025 i tassi dei bonus per l’angolo d’inclinazione saranno aumentati considerevolmente. Il tasso per gli impianti integrati a forte inclinazione passerà da 250 a 400 fr./kW di potenza installata e quello per gli impianti annessi e isolati raddoppierà da 100 a 200 franchi. Questo forte aumento della promozione ha lo scopo di incentivare, in particolare, la valorizzazione del grande potenziale degli impianti installati sulle facciate, il cui potenziale tecnico-economico è di 17 TWh all’anno, di cui circa il 43 per cento relativo al semestre invernale3. Si tratta all’incirca di cinque volte la produzione invernale della centrale nucleare dismessa di Mühleberg e riguarda territori già edificati. Tuttavia, a causa dei maggiori oneri legati all’installazione di questi impianti e della procedura di autorizzazione edilizia finora sempre obbligatoria, a differenza degli impianti sui tetti, questo potenziale è stato poco sfruttato finora. Pertanto, nell’ambito della legge della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili è stata pertanto modificata la legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) per quanto riguarda gli impianti su facciata, che come regola generale non avranno più bisogno di espletare una procedura

2 Solarstrom auf Parkplatzüberdachungen (energiezukunftschweiz.ch), 2022 e Solarstrom auf Infrastruktur (energiezu kunftschweiz.ch), 2021

3 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 23 giugno 2021 «Produzione di energia elettrica in inverno grazie al fotovoltaico» in adempimento del postulato 19.4157, Reynard, del 25 settembre 2019 (consultabile alla pagina www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > 19.4157 > Rapporto in adempimento del postulato