Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, la produzione supplementare viene ridefinita annualmente (n. 4.3.2)

Per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli di impianti non controllabili e di impianti con potenza pari o inferiore a 3 MW, la produzione supplementare risultante dall’investimento viene stabilita alla data della garanzia di principio. Nel caso dei rinnovamenti, anche per questi impianti è determinante la quantità di produzione esistente che viene mantenuta attraverso l’investimento per il rinnovamento. A partire dal sesto anno d’esercizio viene utilizzato il valore medio dei primi cinque anni d’esercizio. Ciò significa che la percentuale da applicare alla produzione dopo l’investimento rimarrà costante dal sesto anno d’esercizio in poi. La produzione supplementare necessaria per determinare il premio di mercato fluttuante può variare annualmente a seconda della produzione totale dell’impianto dopo l’investimento.

N. 5 e 6

Il numero 5 riporta le informazioni che i gestori devono presentare annualmente all’UFE.

La quantità di energia da rimunerare in caso di ampliamento o rinnovamento considerevole è determinata secondo l’articolo 30aquater(n. 6).

All. 6.2 Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici

La struttura del premio di mercato fluttuante è analoga al modello di rimunerazione RIC. Durante i primi cinque anni di esercizio, ogni impianto riceve una rimunerazione iniziale fissa (ct./kWh). Successivamente, la produzione effettiva del singolo impianto viene confrontata con una produzione di riferimento. Il rapporto tra produzione effettiva e produzione di riferimento determina l’ammontare del tasso di rimunerazione (ct./kWh) per l’intera durata di 20 anni.

L’ammontare del premio di mercato fluttuante è differenziato in tre categorie legate all’altitudine degli impianti (v. n. 2.1.4).

All. 6.3 Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa

Le disposizioni dell’allegato 6.3 per il premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa sono molto simili a quelle del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (all. 1.5), con alcune eccezioni.

Nella cornice del premio di mercato fluttuante (e dei contributi alle spese d’esercizio, v. commento all’all. 5) il bonus per legna viene versato solo nei mesi invernali. Ciò si deve alla crescente penuria di legname da energia; la legna deve essere utilizzata primariamente per coprire i picchi di carico in inverno e non tutto l’anno come energia di banda.

Nell’ambito del premio di mercato fluttuante il bonus agricolo viene accordato solo agli impianti che utilizzano al massimo il 10 per cento di cosubstrato (n. 3.4.1). Per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e i contributi alle spese d’esercizio, invece, si applica una soglia di cosubstrato del 20 per cento. Questa è una conseguenza della crescente penuria di substrato: i nuovi impianti agricoli dovrebbero poter utilizzare ancora il cosubstrato e quindi migliorare la loro redditività, ma non più nella stessa misura di prima.

La quota di energia da rimunerare in caso di ampliamenti o rinnovamenti successivi è determinata secondo l’articolo 30equater.