Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 33 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

Art. 30a Requisiti generali

Poiché gli articoli 10 e 11 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01) si applicano solo ai produttori di energia secondo l’articolo 15 LEne, queste disposizioni sono dichiarate applicabili anche ai gestori di impianti nel sistema del premio di mercato fluttuante.

Art. 30abisAmpliamenti o rinnovamenti successivi

Se un impianto è inserito nel sistema dei premi di mercato fluttuanti, il suo gestore deve notificare all’autorità competente gli ampliamenti o i rinnovamenti (cpv. 1).

La durata della rimunerazione di un premio di mercato fluttuante accordato non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo (cpv. 2).

Gli ampliamenti e i rinnovamenti influiscono sull’ammontare della produzione di elettricità, quindi in seguito a un ampliamento o rinnovamento la quantità di elettricità da rimunerare deve essere eventualmente adeguata (cpv. 3). In questo modo si evita che una produzione supplementare ottenuta con un ampliamento o rinnovamento successivo venga rimunerata, anche parzialmente, con il premio di mercato fluttuante di un ampliamento o rinnovamento considerevole precedente.

Se un gestore non rispetta il termine di cui al capoverso 1, deve restituire all’organo d’esecuzione un’eventuale differenza dovuta all’adeguamento secondo il capoverso 3.

Art. 30aterConseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi

Per il premio di mercato fluttuante, in caso di mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi, si applicano le stesse regole del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (v. art. 29). Le differenze rispetto all’articolo 29 sono di natura puramente linguistica e redazionale.

Art. 30aquaterEsclusione e uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti

Per l’esclusione dal sistema dei premi di mercato fluttuanti, secondo il capoverso 1 si applicano le stesse regole del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (v. art. 30).

Non è invece possibile uscire dal sistema dei premi di mercato fluttuanti (cpv. 2). Con il premio di mercato fluttuante, i gestori hanno la garanzia di ricevere per tutta la durata prevista una rimunerazione che copra i costi di produzione della loro elettricità, compreso un rendimento adeguato. In contropartita per questa garanzia, devono fornire al Fondo per il supplemento rete quanto guadagnano sul mercato e risulta superiore al tasso di rimunerazione per il loro impianto. Se fosse possibile uscire dal sistema prima della conclusione del periodo di rimunerazione, il sistema andrebbe a favore dei gestori e a sfavore del Fondo per il supplemento rete e dei consumatori finali che lo alimentano (v. anche n. 2.1.1).

Che in seguito a un’esclusione non sia possibile partecipare nuovamente al sistema dei premi di mercato fluttuanti è ovvio alla luce dei requisiti d’entrata. L’entrata nel sistema presuppone la realizzazione di nuovi investimenti in un impianto.

Art. 30aquinquiesPrezzo di mercato di riferimento

Il prezzo di mercato di riferimento utilizzato per determinare il premio di mercato fluttuante corrisponde al prezzo di mercato di riferimento calcolato secondo l’articolo 15 per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, più il prezzo medio delle GO, anch’esso fissato come valore di riferimento. A differenza del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, il plusvalore ecologico degli impianti inseriti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti non si considera coperto dall’indennità e le GO possono essere negoziate liberamente. Pertanto, queste possibilità di ricavo fanno parte del prezzo di mercato di riferimento determinante per il premio di mercato fluttuante (cpv. 1).

L’UFE calcola e pubblica questi due valori ogni trimestre (cpv. 2). I prezzi medi per le GO sono indicati separatamente per motivi di trasparenza, ma sono inclusi nei prezzi di mercato di riferimento.