Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
regole procedurali applicabili (art. 417 segg. del Codice di procedura penale [CCP]11).
In caso contrario, può entrare in considerazione una presa in carico finanziaria sotto
forma di aiuto immediato nel quadro dell’aiuto alle vittime, fatto salvo il principio di sus-
sidiarietà.
Alla luce dell’informativa della CSUC-LAV, alcuni Cantoni12 hanno adattato le loro linee
guida interne per prevedere che l’aiuto immediato possa coprire i costi degli esami
medico-legali. Alcuni di essi limitano l'importo a 1000 franchi.
Infine, per quanto riguarda la durata della conservazione della documentazione me-
dico-legale delle lesioni e delle tracce, la situazione varia notevolmente da un Cantone
all'altro. In alcuni di essi il periodo di conservazione è piuttosto breve13; in altri è più
lungo14.
1.4 Organizzazione dei lavori
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato di realizzare i
lavori. L'UFG ha istituito un gruppo di accompagnamento composto di rappresentanti
dell'Amministrazione federale15, dei Cantoni16, dei consultori LAV17 e di esperti medi-
ci18. L’UFG assicura inoltre il coordinamento con i lavori a livello intercantonale in seno
alla Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) (v. n. 1.7).
11RS 312.0
12Si tratta dei Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Friburgo, Sciaffusa, Soletta e Vaud.
13P. es. un anno nel Cantone di Zurigo, con possibilità di proroga su richiesta del medico che ha allestito la documentazione (cfr. pag. 1
dell’estratto del verbale della seduta del 15 novembre 2023 del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo «1320 Zürcher Modell für Opfer sexueller und häuslicher Gewalt – Aufsuchender Dienst Forensic Nurses (gebundene Ausgabe, befristeter Leistungsauftrag)». Il verbale è consultabile (in tedesco) al seguente indirizzo: www.zh.ch > Themen > Politik & Staat > Gesetze & Beschlüsse > Beschlüsse des Regierungsrates > RRB-Nr. 1320/2023).
14P. es. 15 anni nel Cantone di Berna se la vittima di violenza sessuale non ha sporto denuncia (cfr. pag. 16 dell’opuscolo pubblicato dal Cantone
di Berna nel novembre 2021 consultabile (in francese e tedesco) al seguente indirizzo: www.big.sid.be.ch > Publications > Matériel d'information > «Que faire en cas de violence à la maison? Violence domestique: information, soutien et mesures».
15Le autorità federali sono rappresentate dall’Ufficio federale della sanità pubblica e dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo.
16I Cantoni sono rappresentati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali, dalla Conferenza svizzera dei direttori
cantonali della sanità e dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.
17I consultori LAV sono rappresentati dalla Conferenza svizzera dell’aiuto alle vittime e dalla Conferenza svizzera contro la violenza domestica.
18Gli esperti medici sono rappresentati dalla Società svizzera di medicina legale, dall’Unità di medicina delle violenze del Centro ospedaliero
universitario vodese, dalla Clinica ginecologica dell’Inselspital e dall’Istituto di medicina legale del Cantone di Zurigo.