Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine
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Art. 14a
Cpv. 1
La lettera a contiene un catalogo non esaustivo delle prestazioni di assistenza medica in cui rientrano gli esami e le cure mediche specialistiche di cui la vittima ha bisogno.
Per le vittime di violenza sessuale, si tratta per esempio di una visita ginecologica. L'assistenza medica può comprendere la contraccezione d'emergenza, lo screening e il trattamento preventivo di infezioni sessualmente trasmissibili. L'assistenza medica comprende anche la valutazione dello stato psichico della vittima e il monitoraggio del suo stato di salute dopo le prime cure.
Secondo gli standard minimi presentati dal Consiglio federale nel rapporto del 2020 redatto in risposta al postulato 14.4026, la presa in carico medica per le vittime deve essere globale78. L'intervento non deve limitarsi alla presa in carico delle lesioni, ma comprendere anche il trattamento delle conseguenze psichiche della violenza, la valutazione del pericolo per la vittima e l'elaborazione di un piano di sicurezza. Gli operatori sanitari devono inoltre procedere con rispetto e cautela per evitare un secondo trauma. Infine, le vittime vanno indirizzate ad esempio verso i consultori LAV.
Le lettere b e c concretizzano la nozione di assistenza medico-legale. Tale assistenza consiste principalmente nella documentazione delle lesioni e delle tracce di violenza, che deve essere allestita da personale appositamente formato (p. es. un medico legale o personale infermieristico delegato da un medico legale). Si tratta di reperire prove come le impronte genetiche, prelevare campioni tossicologici, constatare le lesioni (ferite, segni di colpi, ecc.) e descrivere lo stato psichico della vittima. L'assistenza medico-legale prevede anche la conservazione della documentazione e delle tracce. Questo aspetto è particolarmente importante per la vittima. La documentazione e le tracce devono essere conservate per un periodo di tempo adeguato, di modo che la vittima che decida in seguito di denunciare l'accaduto possa disporre dei mezzi di prova per far valere i propri diritti. Il Consiglio federale si astiene dal fissare un periodo di conservazione nell'avamprogetto. Spetterà quindi ai Cantoni stabilire limiti di tempo adeguati, cioè sufficientemente lunghi da permettere alla vittima di decidere se denunciare o meno il reato.
Cpv. 2
Se da un lato è fondamentale che le vittime di violenza possano ottenere l’assistenza medica e medico-legale di cui hanno bisogno, dall'altro è necessario che possano rivolgersi a enti specializzati. Per questo motivo, il Consiglio federale ritiene opportuno
78 Cfr. il n. 6.3. Il rapporto è consultabile (in francese e tedesco) all’indirizzo seguente: www.ufg.admin.ch > Società > Aiuto alle vittime di reati > Pubblicazioni > Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 14.4026 groupe socialiste «Prise en charge médicale des cas de violence domestique».