Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine
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Il Consiglio federale fisserà la data di entrata in vigore della revisione in modo da dare ai Cantoni abbastanza tempo per prepararsi all'attuazione.
Per quanto riguarda una futura valutazione della revisione, il diritto vigente prevede già che il Consiglio federale provveda a valutare periodicamente l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità delle misure previste dalla LAV (art. 33 LAV). Per poter fornire i dati necessari alla valutazione della presente revisione a tempo debito, il Consiglio federale raccomanda ai Cantoni di istituire un sistema di raccolta dati e di registrazione dei casi trattati.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1 cpv. 4
Secondo il diritto vigente l'aiuto alle vittime non è subordinato a una denuncia penale della vittima. Nel suo messaggio del 2005 sulla revisione totale della LAV, il Consiglio federale ha infatti affermato che la concessione di prestazioni non è legata a una denuncia penale da parte della vittima o alla sua partecipazione al procedimento penale65. Anche secondo le raccomandazioni della CSUC-LAV, l'avvio e lo svolgimento di un procedimento penale non sono condizioni necessarie per ottenere prestazioni di aiuto alle vittime66. La vittima non può quindi essere obbligata a denunciare il reato o a presentare una querela penale. Tuttavia, l’avvio di un procedimento penale può facilitare la prova della qualità di vittima, in particolare in vista della concessione di prestazioni per le quali il grado di prova è più elevato, come l'indennizzo e la riparazione morale.
Il Consiglio federale ritiene che si tratti di un principio importante e che quindi debba essere sancito per legge per evitare qualsiasi incertezza giuridica, soprattutto nel campo dell'assistenza medico-legale. Questo principio si applicherà a tutte le prestazioni di aiuto alle vittime di cui all'articolo 2 LAV.
Il Consiglio federale ha optato per una formulazione che esonera la vittima dall'obbligo di denunciare penalmente il reato, e ciò indipendentemente dal fatto che il reato sia perseguito a querela di parte o d'ufficio.
65 FF 2005 6351, in particolare 6391.
66 Cfr. le raccomandazioni della CSUC-LAV per l’applicazione della LAV, 21 gennaio 2010, pag. 10. Le raccomandazioni sono consultabili (in francese e tedesco) al seguente indirizzo: www.sodk.ch > Conférences techniques > Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) > Recommandations relatives à l’application de la loi sur l’aide aux victimes > Recommandations pour l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 21.1.2010.