Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine
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Art. 8 cpv. 1 e 3
Cpv. 1
L’attuale versione dell’articolo 8 capoverso 1 è abrogata. L’obbligo di informare delle autorità di perseguimento penale è infatti già sancito dagli articoli 305 capoversi 1 – 3 e 330 CPP e, dal 1° gennaio 2019, dall’articolo 84b della Procedura penale militare (PPM)67.
Come menzionato al numero 1.2, nel suo rapporto del 2020 redatto in risposta al postulato 14.4026, il Consiglio federale ha dichiarato di essere disposto a esaminare l'opportunità di inserire nella LAV un mandato di informazione in occasione di una futura revisione.
Per garantire che la popolazione sia a conoscenza delle offerte di assistenza medica e medico-legale, il nuovo capoverso 1 dell'avamprogetto propone un obbligo d'informare per i Cantoni. Questo capoverso riprende sostanzialmente la proposta avanzata dal Consiglio federale nel progetto relativo alla revisione totale della LAV68. Il Parlamento aveva respinto la proposta durante la procedura di eliminazione delle divergenze, ritenendo in particolare che tale obbligo non fosse necessario, che l'aiuto alle vittime fosse sufficientemente noto alla popolazione e che l'obbligo della polizia di informare la vittima fosse sufficiente69.
Il Consiglio federale è tuttora dell'opinione che i Cantoni debbano non solo informare le persone interessate individualmente, ma anche sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esistenza dell'aiuto alle vittime. Secondo il capoverso 1, i Cantoni devono informare il pubblico sull’esistenza delle prestazioni di aiuto alle vittime e delle offerte di sostegno, anche in ambito medico e medico-legale. Devono provvedere con mezzi adeguati affinché in futuro non solo la polizia, ma anche i servizi medici (ospedali, studi medici, soccorritori ecc.) informino possibilmente tutte le vittime rapidamente e in modo adeguato sulle loro possibilità in materia di consulenza e indennizzo70.
Secondo gli standard minimi presentati dal Consiglio federale nel suo rapporto del 202071, i Cantoni dovranno garantire un accesso facilitato alle informazioni sull'aiuto
67 RS 322.1
68 FF 2005 6351, in particolare 6393.
69 Cfr. www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista Ricerca > 05.078 Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Revisione totale > Deliberazioni | Argomenti, pag. 47 seg. e pag. 51.
70 FF 2005 6351, in particolare 6393.
71 Cfr. il n. 6.2. Il rapporto è consultabile (in francese e tedesco) all’indirizzo seguente: www.ufg.admin.ch > Società > Aiuto alle vittime di reati > Pubblicazioni > Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 14.4026 groupe socialiste «Prise en charge médicale des cas de violence domestique».