Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine
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alle vittime, in particolare alle offerte di presa in carico medica e medico-legale (p. es. diffondendo opuscoli o informazioni su Internet).
In conformità con le disposizioni di legge72, la Confederazione può valutare il versamento di aiuti finanziari a progetti cantonali di prevenzione della violenza, quali le campagne d’informazione.
Cpv. 3
Alla luce del nuovo tenore del capoverso 1, sono stati adeguati i rimandi del capoverso 3.
Art. 14 cpv. 1, primo periodo
Il diritto in vigore prevede che le prestazioni di aiuto alle vittime includano l'assistenza medica e psicologica di cui la vittima ha bisogno. Nel contesto dell'aiuto immediato, si può trattare segnatamente di misure psicoterapeutiche e mediche di prima necessità73. Se necessario, tuttavia, le cure mediche e il supporto post-traumatico richiesti dalla vittima devono essere combinati rapidamente con un esame medico-legale così da poter raccogliere le prove necessarie per un eventuale futuro procedimento penale, civile o amministrativo.
Per questo motivo, il capoverso 1 è integrato con la menzione dell'assistenza medicolegale che sarà fornita in linea di principio sotto forma di aiuto immediato. Attualmente, i Cantoni possono scegliere se le prestazioni sono fornite direttamente dai consultori LAV o per il tramite di terzi (art. 13 LAV)74. Il Consiglio federale parte dal principio che i consultori LAV forniranno le prestazioni di assistenza medico-legale per il tramite di terzi, quali i servizi ospedalieri, e che quindi le prestazioni saranno finanziate dal sistema dell’aiuto immediato previsto all'articolo 13 LAV.
Nella pratica, spesso la vittima si rivolgerà, prima che a un consultorio LAV, a un ente specializzato (ospedale o medico). Secondo la scheda informativa della CSUC-LAV, il personale medico dovrà distinguere se le prestazioni sono fornite su mandato di un'autorità. Se questo non è il caso, i costi possono essere coperti dall'aiuto alle vittime sotto forma di aiuto immediato, fatto salvo il principio di sussidiarietà (art. 4 cpv. 1 LAV). In concreto, si tratterà di casi in cui l’assicurazione sociale non copre o copre solo in parte
72Cfr. l’ordinanza del 13 nov. 2019 sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica
(RS 311.039.7).
73 Cfr. le raccomandazioni della CSUC-LAV per l’applicazione della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), 21 gennaio 2010, pag. 21. Le raccomandazioni possono essere consultate (in francese e tedesco) al seguente indirizzo: www.sodk.ch > Conférences techniques > Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) > Recommandations relatives à l’application de la loi sur l’aide aux victimes > Recommandations pour l’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions du 21.1.2010.
74 FF 2005 6351, in particolare 6397.