Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine

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- «Centri di crisi quale nuovo attore ai sensi della LAV»: la nozione di «centri di crisi» va distinta da quella di «consultori» ai sensi della LAV. Si orienta all’articolo 25 della Convenzione dell’11 maggio 201122 del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Questa disposizione prevede segnatamente che tali centri propongano alle vittime una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli. Il Consiglio federale ha esaminato l'opportunità di introdurre norme specifiche sulla creazione di centri di crisi. Ciò imporrebbe ai Cantoni di istituire siffatti centri e determinare la gamma di prestazioni mediche e medico-legali cui le vittime avrebbero diritto. La differenza principale con la soluzione dell’avamprogetto sta nel fatto che i Cantoni sarebbero obbligati a creare un nuovo attore nel campo dell’aiuto alle vittime, oltre ai consultori LAV. Una delle conseguenze di questo sistema sarebbe che i centri di crisi non agirebbero più nella veste di terzi secondo l'articolo 13 LAV. Le prestazioni sarebbero quindi finanziate con le risorse accordate dai Cantoni invece che nel quadro dell’aiuto immediato o dell’aiuto a più lungo termine previsto dalla LAV, fatte salve le prestazioni delle assicurazioni sociali. Questa soluzione corrisponderebbe esattamente al tenore delle mozioni parlamentari, ma avrebbe ripercussioni più pesanti per i Cantoni. Comporterebbe infatti costi significativi e limiterebbe ulteriormente l'autonomia dei Cantoni rispetto alla soluzione proposta dal Consiglio federale. Inoltre, i lavori preparatori hanno dimostrato che l'introduzione di un nuovo attore nel sistema LAV complicherebbe il coordinamento con i compiti dei consultori LAV. Al fine di tenere maggiormente conto dell'autonomia dei Cantoni e preservare l'attuale sistema LAV, il Consiglio federale ritiene opportuno scartare la soluzione che prevede l’istituzione di centri di crisi. L'obiettivo della presente revisione è garantire alle vittime l'accesso all'assistenza medica e medico-legale e attuare questa presa in carico. Il vantaggio di questa soluzione risiede nella sua flessibilità, che consente ai Cantoni di attuarla in modi diversi (v. cap. 4).

- «Esenzione dall'obbligo di denuncia»: il Consiglio federale ha esaminato l'introduzione di un'esenzione dall'obbligo di denuncia per il personale medico. Di fatto, la vittima può essere tentata di rinunciare alla presa in carico medica per paura che il reato venga denunciato. Il Consiglio federale ritiene che spetti ai Cantoni regolamentare gli obblighi di denuncia del personale medico. Tuttavia, ribadisce l'importanza di dare alle vittime la possibilità di decidere autonomamente se denunciare o meno la violenza subita. Il ruolo dello Stato è facilitare questo processo e proteggere la vittima dalle conseguenze negative che ne possono derivare. Secondo il Consiglio federale, i Cantoni devono prestare particolare attenzione a questo aspetto, tenendo conto della situazione delle diverse categorie di vittime, in particolare dei minori23.

22 RS 0.331.35

23 Cfr. anche il parere del Consiglio federale del 20 novembre 2019 sull’interpellanza Molina 19.4135 «Rilevamento confidenziale delle tracce quale possibilità per rafforzare i diritti delle vittime?» consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia vista > Oggetti > 19.4135.