Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine

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di diritto pubblico nell'ambito della consulenza alle vittime. Il Cantone di Vaud, ad esempio, ha optato per questa soluzione. In altri Cantoni, l'assistenza medica prevista dall'articolo 14 LAV è fornita da terzi, ad esempio da medici e ospedali. I consultori LAV (o in alcuni Cantoni, le autorità di indennizzo) contribuiscono al finanziamento delle prestazioni fornite da terzi.

La LAV attualmente in vigore non menziona la copertura nel quadro dell'aiuto alle vittime delle spese legate agli esami medico-legali. In virtù delle loro competenze esecutive, alcuni Cantoni hanno tuttavia introdotto questo tipo di presa in carico.

Diritto cantonale

Secondo l'articolo 124 della Costituzione federale, i Cantoni sono responsabili dell'attuazione del diritto federale in materia di aiuto alle vittime. Essi hanno una competenza legislativa concorrente, vale a dire che l’esercitano laddove la Confederazione non fa uso della sua7. I Cantoni hanno fatto uso di questa competenza legislativa, ma solo pochi hanno adottato regole sull’assistenza medica, in particolare sull’aiuto immediato. Solo due8 di essi hanno infatti emanato disposizioni che prevedono il finanziamento dell’assistenza medica con le risorse dell’aiuto immediato per un importo dai 1000 ai 1200 franchi. Altri Cantoni si sono limitati a emanare direttive9.

Nell'ambito dei suoi compiti di coordinamento, nel 2022 la Conferenza svizzera dell’aiuto alle vittime (CSUC-LAV) ha pubblicato un’informativa per il personale medico sul finanziamento da parte dell'aiuto alle vittime dei costi degli esami medico-legali e della documentazione in caso di violenza10. L’informativa è stata redatta in base alle conclusioni del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 14.4026 «Presa in carico medica dei casi di violenza domestica. Politiche e prassi cantonali e opportunità di un mandato esplicito nella LAV» depositato dal gruppo socialista (v. n. 1.2).

Secondo l’informativa, il personale medico deve stabilire se le prestazioni sono fornite su mandato delle autorità di perseguimento penale. Se la documentazione medicolegale è allestita su richiesta dell'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, le relative spese sono considerate spese procedurali e sono assoggettate alle

7 FF 1997 I 1, in particolare 590; Tarkan GÖKSU, commento all’art. 124 Cost., n. 2, in: Bernhard WALDMANN, Eva Maria BELSER e Astrid EPINEY (a c. di), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Friburgo, 2015.

8 Si tratta del Cantone di Berna (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. e dell’ordinanza del 28 apr. 2010 sull’aiuto alle vittime; RSB 326.111) e del Cantone di Sciaffusa (cfr. § 9. lett. c dell’ordinanza del 1° dic. 2015 sull’aiuto alle vittime; SHR 360.01).

9 Si tratta dei Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Svitto, Soletta, Vaud e Zurigo.

10 L’informativa è consultabile (in francese e tedesco) al seguente indirizzo: www.sodk.ch > Conférences techniques > Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) > Prises de position et bases > Notice de la CSOL-LAVI sur la «prise en charge par l’aide aux victimes des coûts des examens médico-légaux et de la documentation en cas de violence (domestique)».