Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine
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- «Notifica dei casi ai consultori LAV»: per trasmettere i dati della vittima ai consultori LAV, sarebbe necessario introdurre una disposizione legale che autorizzi gli enti di cui all'articolo 14a capoverso 2 dell’avamprogetto a trasmettere, a determinate condizioni, il nome e l'indirizzo della vittima a un consultorio LAV. Attualmente, l’articolo 8 capoverso 1 LAV e l’articolo 305 capoverso 3 CPP prevedono una soluzione analoga per le autorità di perseguimento penale. Queste ultime sono quindi autorizzate a comunicare il nome e l'indirizzo della vittima a un consultorio LAV, purché la vittima vi acconsenta. Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che per gli enti di cui all'articolo 14a capoverso 2 LAV una soluzione simile sarebbe problematica. Innanzitutto, secondo la soluzione ritenuta nell’avamprogetto, tali enti resteranno dei terzi nel quadro del sistema LAV. È quindi delicato creare una norma senza poter definire con precisione a chi è destinata. Inoltre, tali enti sono o saranno in linea di principio aggregati a istituzioni, quali gli ospedali, che rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni. La comunicazione di dati personali sarà quindi regolata da basi legali cantonali relative, in particolare, alla protezione dei dati. Infine, la comunicazione di dati personali con il consenso dell'interessato costituisce un trattamento di dati legittimo. Qualsiasi responsabile di tale trattamento può quindi comunicare i dati personali a terzi se l'interessato ha dato il suo consenso valido nel caso concreto.
1.7 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
Il progetto di revisione non è stato annunciato nel messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–202724. Tuttavia il messaggio menziona la «Strategia Parità 2030», la quale è anche imperniata sulla prevenzione della violenza. Inoltre, secondo l’obiettivo 11 del programma di legislatura la Svizzera deve promuovere l’uguaglianza di genere, l’inclusione e le pari opportunità. La diminuzione della violenza domestica durante la legislatura 2023–2027 è menzionata come obiettivo quantificabile. Il 6 giugno 2024 l'Assemblea federale ha adottato il decreto federale sul programma di legislatura 2023–202725.
Infine, il 22 giugno 2022 il Consiglio federale ha adottato un piano d'azione nazionale per l'attuazione della Convenzione di Istanbul dal 2022 al 2026 (PAN CI)26 volto a ridurre la violenza contro le donne e la violenza domestica e a rafforzare la sicurezza personale della popolazione adottando diverse misure. Le misure 37 e 38 riguardano la presa in carico medica e medico-legale delle vittime di violenza sessualizzata. La misura 37 incarica la CSVD di individuare e definire buone pratiche da diffondere nei Cantoni. La misura 38 prevede la stesura di una raccomandazione destinata ai Cantoni
24 FF 2024 525
25 FF 2024 1440
26 Il PAN CI è consultabile al seguente indirizzo:www.ufu.admin.ch > Violenza contro le donne e violenza domestica > La Convenzione di Istanbul > Piano d’azione nazionale della Svizzera per l’attuazione della Convenzione d’Istanbul 2022–2026.