Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine

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le spese mediche e medico-legali (p. es. in caso di franchigie o aliquote percentuali a carico dell'assicurato). Per ottenere il finanziamento dall'aiuto alle vittime, la persona interessata deve presentare una domanda, ad esempio tramite il personale medico, al servizio competente per l’aiuto immediato. Per facilitare l’inoltro delle domande, i Cantoni dovranno precisare la collaborazione tra gli enti specializzati in materia di presa in carico medica e medico-legale e i consultori LAV75.

Come indicato in precedenza, il principio di sussidiarietà (art. 4 cpv. 1 LAVI) si applica anche alle prestazioni concesse a titolo di aiuto immediato. Le raccomandazioni della CSUC-LAVI76 prevedono tuttavia che se s’impongono misure urgenti, ad esempio un intervento terapeutico in una situazione di crisi, è possibile rimandare l’esame della sussidiarietà. L’istituto dell’aiuto immediato deve consentire alla vittima di ottenere l'aiuto di cui ha bisogno in tempi rapidi, anche se non è ancora stato chiarito se sussiste il diritto a prestazioni di terzi. L’aiuto immediato deve inoltre essere concesso anche quando la vittima teme che l'autore della violenza possa scoprire che ha beneficiato di prestazioni di terzi, ad esempio nel caso in cui l'assicurazione sociale copre i costi e invia la corrispondente fattura al domicilio comune della vittima e dell'autore della violenza.

Secondo le raccomandazioni della CSUC-LAV77, se possibile i consultori LAV finanziano direttamente le prestazioni di aiuto immediato. Le disposizioni cantonali possono designare un altro servizio e incaricarlo del trattamento di determinate domande di aiuto immediato.

Il Cantone che fornisce prestazioni di aiuto immediato a favore di una persona domiciliata in un altro Cantone è indennizzato da quest'ultimo (art. 18 cpv. 1 LAV). Questo principio rimane invariato.

75 P. es. nel Cantone di Vaud è stato concluso un protocollo di collaborazione tra l’autorità preposta all’aiuto sociale, il CHUV e la Fondazione Profa (consultorio LAV), volto a disciplinare la presa in carico finanziaria sistematica delle prestazioni legate al referto relativo alle lesioni allestito dall’Unità della medicina delle violenze nel quadro dell’aiuto immediato LAV.

76 Cfr. le raccomandazioni del 21 gennaio 2010 della CSUC-LAV per l’applicazione della LAV, pag. 26. Le raccomandazioni sono consultabili (in francese e tedesco) al seguente indirizzo: https://www.sodk.ch > Conférences techniques > Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL- LAVI) > Recommandations relatives à l’application de la loi sur l’aide aux victimes > Recommandations pour l’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions du 21.1.2010.

77 Cfr. le raccomandazioni della CSUC-LAV per l’applicazione della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), 21 gennaio 2010, pag. 22. Le raccomandazioni sono consultabili (in francese e tedesco) al seguente indirizzo: https://www.sodk.ch > Conférences techniques > Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) > Recommandations relatives à l’application de la loi sur l’aide aux victimes > Recommandations pour l’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions du 21.1.2010.