Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine
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soluzione per il finanziamento delle prestazioni e il ricorso a personale formato e specializzato. Questi standard, tuttora validi, sono citati in diversi punti del presente rapporto.
Nel rapporto del 2020 il Consiglio federale ha anche evidenziato alcune buone pratiche, come quelle del Cantone di Vaud con l'Unità di medicina delle violenze presso il Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV) o del Cantone di Berna con il servizio d’emergenza dell’ospedale universitario di Berna (Inselspital). Nelle sue conclusioni, ha elogiato gli sforzi dei Cantoni incoraggiandoli a proseguire nell'attuazione di una strategia globale per il loro territorio. Ha inoltre concluso che non era necessario legiferare a livello federale, argomentando che la presa in carico medica delle vittime di violenza domestica è di competenza dei Cantoni e la legislazione sull'aiuto alle vittime permette loro di finanziare le prestazioni medico-legali. Infine, il Consiglio federale ha dichiarato di essere disposto a valutare l'opportunità di integrare una futura revisione della LAV con un mandato di informazione e sensibilizzazione per le autorità in materia di aiuto alle vittime.
Oggi il Consiglio federale condivide il parere del Parlamento sulla necessità di legiferare (v. n. 1.1 e 1.5), poiché sono stati compiuti pochi progressi nella messa a punto di strategie cantonali globali di presa in carico medica. Inoltre, la questione del finanziamento delle prestazioni medico-legali è disciplinata in modo eterogeneo e insoddisfacente in diversi Cantoni (v. n.1.3.2).
1.3 Diritto vigente
Legge federale concernente l’aiuto alle vittime
L'aiuto alle vittime è retto dalla legge federale del 23 marzo 20073 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV).
L’articolo 1 LAV sancisce il principio secondo cui ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto secondo questa legge.
Tale diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore sia stato rintracciato (art. 1 cpv. 3 lett. a). Nonostante la LAV non lo preveda esplicitamente, il diritto sussiste anche indipendentemente da una denuncia penale.
Il capoverso 2 precisa le diverse forme di aiuto alle vittime. I consultori LAV forniscono consulenza (art. 12), aiuto immediato e aiuto a più lungo termine (art. 13).