Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine
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L’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine comprendono l’assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e legale (art. 14). I consultori LAV forniscono queste prestazioni direttamente o per il tramite di terzi (art. 13 cpv. 3). Nel secondo caso, i consultori LAV versano prestazioni finanziarie in forma di contributo alle spese.
Le prestazioni sotto forma di consulenza e di aiuto immediato sono gratuite per la vittima (art. 5). Lo stesso vale per l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori. Se, invece, questa forma di aiuto è fornita da terzi, il contributo finanziario dei consultori LAV dipende dal reddito della vittima (art. 16).
Il principio di sussidiarietà si applica al finanziamento delle prestazioni fornite da terzi (art. 4). Prima di versare un contributo alle spese, il consultorio deve verificare assieme alla vittima se la prestazione può essere finanziata da un altro debitore e se può esserlo entro un termine adeguato. La vittima deve rendere attendibile che non riceve alcuna prestazione da terzi o che riceve prestazioni insufficienti, eccetto che, in considerazione di circostanze particolari, non si possa pretendere che essa si adoperi per ottenere prestazioni da terzi (art. 4 cpv. 2). Ciò significa che la vittima non è obbligata a rivolgersi a terzi se non è in grado di farlo a causa della lesione subita. Questo è ad esempio il caso delle situazioni di violenza domestica in cui la vittima è ancora in pericolo e in cui si può ritenere che avvicinarsi all'autore del reato porti a un inasprimento della violenza4.
Il principio di sussidiarietà si applica sia all'aiuto immediato che all’aiuto a più lungo termine. In linea di principio, nel quadro di una presa in carico medica è l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione malattia obbligatoria che interviene in via prioritaria; solo i costi non coperti dall'assicurazione sociale sono coperti dall'aiuto alle vittime. Tuttavia, il sistema di aiuto immediato deve consentire alle vittime di ottenere rapidamente l'aiuto di cui hanno bisogno, anche se il diritto alle prestazioni di terzi non è ancora stato chiaramente stabilito5.
I Cantoni provvedono affinché alla vittima sia garantito entro un termine adeguato l’aiuto immediato di cui necessita (art. 15 cpv. 1). Alcune prestazioni di base devono essere fornite in ogni momento o da un consultorio LAV o da un altro servizio (p. es. un servizio di emergenza). Come emerge dai lavori preparatori per la revisione totale della LAV6, spetta ai Cantoni decidere quali provvedimenti amministrativi adottare per raggiungere questo obiettivo, tenendo conto delle strutture già esistenti. I Cantoni possono affidare questo compito a uno o più consultori LAV oppure ad altri servizi d’emergenza, ad esempio medici. In quest'ultimo caso, gli enti incaricati assumono un compito
4 Cfr. le raccomandazioni della Conferenza svizzera dell’aiuto alle vittime (CSUC-LAV) per l’applicazione della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), 21 gennaio 2010, pag. 26. Le raccomandazioni sono consultabili (in francese e tedesco) al seguente indirizzo: www.sodk.ch/fr/ > Conférences techniques > Conférence de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) > Recommandations relatives à l’application de la loi sur l’aide aux victimes > Recommandations pour l’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions du 21.1.2010.
5 Cfr. anche Peter GOMM, commento all’articolo 4 LAV, n. 24, in: Peter GOMM e Dominik ZEHNTNER (a c. di), Opferhilferecht, Berna, 2020.
6 FF 2005 6351, in particolare 6398.