Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/38: Avamprogetto di revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati · 34 pagine
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economiche. L'articolo 124 Cost. stabilisce una competenza concorrente della Confederazione che non si limita ai principi96. I Cantoni rimangono competenti fintanto che non legifera la Confederazione. L'articolo 124 Cost. ha la particolarità di conferire ai Cantoni una competenza più ampia della semplice attuazione del diritto federale, anche se le norme federali sull’aiuto alle vittime lasciano loro poco margine di manovra.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L'avamprogetto è conforme alle esigenze degli articoli 22 e 25 della Convenzione di Istanbul. Permette inoltre alla Svizzera di attuare la raccomandazione adottata dal GREVIO in merito all’articolo 25 (v. n. 2.1).
6.3 Forma dell’atto
L'avamprogetto prevede norme di diritto che devono essere emanate sotto forma di legge federale conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. e richiede una modifica parziale della LAV.
6.4 Subordinazione al freno delle spese
Il progetto non prevede né sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi e non sottostà quindi alla regolamentazione concernente il freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
scale
L’avamprogetto è compatibile con la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di aiuto alle vittime (art. 124 Cost.; v. n. 6.1). Secondo l'articolo 14a, capoverso 2, i Cantoni provvedono affinché le vittime possano rivolgersi a un ente specializzato. Tuttavia, questa disposizione non impone alcuna forma particolare, per cui i Cantoni possono decidere di utilizzare le strutture esistenti, crearne di nuove o addirittura prevedere enti specializzati comuni a diversi Cantoni o regioni.
Il principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.) è rispettato. I Cantoni decideranno sul finanziamento delle prestazioni medico-legali secondo l’articolo 14 capoverso 1 LAV e sulle modalità di attuazione dell’articolo 14a capoverso 2.
96 FF 1997 I 1 in particolare 590; Tarkan GÖKSU, commento all’art. 124 Cost., n. 2, in: Bernhard WALDMANN, Eva Maria BELSER e Astrid EPINEY (a c. di.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Friburgo, 2015.