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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

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IT GU L del 20.6.2024

c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d) la data e la durata del ripristino o della proroga;

e) la valutazione della necessità e della proporzionalità alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1,

e paragrafo 2 in caso di proroga;

f) eventualmente, le misure che devono essere adottate da altri Stati membri.

La notifica può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Gli Stati membri trasmettono la notifica usando il modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 6.

2. Nei casi in cui il controllo di frontiera sia in atto da sei mesi conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, ogni successiva notifica di proroga di detto controllo deve includere una valutazione del rischio. La valutazione del rischio presenta la portata e l’evoluzione prevista della minaccia grave, indicando in particolare quanto a lungo si prevede che possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e informazioni sulle misure di coordinamento decise con gli altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente dal controllo di frontiera alle frontiere interne.

3. Se gli Stati membri ripristinano o prorogano il controllo di frontiera a causa di una situazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), la valutazione prescritta dal paragrafo 1, lettera e), del presente articolo include anche una valutazione del rischio e informazioni sugli spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala, comprese le informazioni pervenute dalle agenzie competenti dell’Unione nell’ambito dei rispettivi mandati, e l’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.

4. Su richiesta della Commissione lo Stato membro interessato fornisce ogni complemento di informazione, anche sulle misure di coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e altre informazioni necessarie per valutare l’eventuale ricorso alle misure di cui agli articoli 23 e 23 bis.

5. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire tutte le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo nei casi giustificati da motivi di pubblica sicurezza, tenuto conto della riservatezza delle indagini in corso. Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 o 2 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare, in tutto o in parte, le informazioni notificate, in particolare le valutazioni del rischio. Tale classificazione non preclude l’accesso alle informazioni, attraverso opportuni canali sicuri, agli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo da parte degli Stati membri. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo non comprendono le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 2 e rispettano le norme relative alla trasmissione e al trattamento delle informazioni classificate.

6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il modello di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, e lo rende disponibile online. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.»;

14) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 27 bis

Consultazione tra Stati membri e parere della Commissione

1. Ricevute le notifiche presentate a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, la Commissione può stabilire di sua iniziativa, o stabilisce su richiesta di uno Stato membro direttamente coinvolto dal controllo di frontiera alle frontiere interne, un processo di consultazione comprendente riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente coinvolti da tali misure, e le agenzie dell’Unione competenti.

18/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj