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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
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IT GU L del 20.6.2024
3. Se la stessa grave minaccia perdura, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato conformemente agli articoli 25 bis o 29 oppure, nel caso in cui la minaccia sia connessa a emergenze di sanità pubblica su vasta scala, all’articolo 28.
La stessa grave minaccia è considerata perdurare se la giustificazione addotta dallo Stato membro per la proroga del controllo di frontiera è fondata sugli stessi motivi che avevano giustificato il ripristino iniziale del controllo di frontiera.»;
11) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 25 bis
Procedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi imprevedibili o prevedibili
1. Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro è imprevedibile e richiede un’azione immediata, lo Stato membro può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.
2. Nel ripristinare il controllo di frontiera a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ne dà notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1.
3. Qualora uno Stato membro reintroduce il controllo di frontiera alle frontiere interne in conformità del paragrafo 1, il controllo di frontiera può perdurare per un periodo limitato non superiore a un mese. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura più a lungo di detto periodo, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per altri periodi, fino ad una durata massima che non superi tre mesi.
4. Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna è prevedibile in uno Stato membro, questi ne dà notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, entro quattro settimane prima del ripristino previsto del controllo di frontiera, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.
5. Qualora si applichi il paragrafo 4 del presente articolo e fatto salvo il paragrafo 6, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato per massimo sei mesi. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto termine, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi. Le eventuali proroghe devono essere notificate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27 e nei termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, la durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne non è superiore a due anni.
6. Lo Stato membro che ritenga sussista una grave situazione eccezionale in relazione a una grave minaccia persistente che giustifichi il necessario mantenimento del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo massimo di cui al paragrafo 5 del presente articolo notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la sua intenzione di prorogare il controllo alle frontiere interne, almeno quattro settimane prima della proroga prevista, per un periodo supplementare che non superi i sei mesi. Tale notifica deve essere eseguita almeno quattro settimane prima della proroga prevista, tenendo conto del parere emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 27 bis, paragrafo 3, include una valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 2, che:
a) motiva il perdurare della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;
b) dimostra che le misure alternative per rispondere alla minaccia sono ritenute inefficaci o si sono rivelate tali al
momento della notifica;
c) presenta le misure di attenuazione prese in considerazione per accompagnare il controllo di frontiera alle frontiere
interne;
d) include, ove opportuno, una presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario contemplati per
la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Entro tre mesi dalla notifica di cui al primo comma, la Commissione emette un nuovo parere sulla necessità e sulla proporzionalità della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Dopo il ricevimento di tale notifica, la Commissione può stabilire di propria iniziativa o stabilisce su richiesta dello Stato membro direttamente coinvolto un processo di consultazione, conformemente all’articolo 27 bis, paragrafo 1.
16/24 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj