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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine
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GU L del 20.6.2024 IT
(50) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di esprimere eventuali preoccupazioni
quanto alla necessità e alla proporzionalità della decisione di uno Stato membro di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a una minaccia prevedibile. Nel caso in cui sia ripristinato e prorogato il controllo alle frontiere interne per minacce prevedibili per periodi combinati superiori a 12 mesi, la Commissione dovrebbe emettere un parere che valuti la necessità e la proporzionalità di detto controllo di frontiera alle frontiere interne. Nell’ipotesi che uno Stato membro ritenga sussistano circostanze eccezionali che giustificano il mantenimento del controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata di oltre due anni, dovrebbero essere stabilite ulteriori garanzie in termini di valutazione del rischio. La notifica da parte dello Stato membro interessato dovrebbe includere le misure che intende adottare, se del caso in collaborazione con altri Stati membri, per affrontare la minaccia quanto prima, nonché una presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario contemplati per la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne affinché sia mantenuto il principio della libera circolazione. In tali casi la Commissione dovrebbe emettere un nuovo parere. Tale parere lascia impregiudicate le misure di esecuzione, comprese le azioni per infrazione, che la Commissione, nella sua veste di custode dei trattati, dovrebbe avere la facoltà di decidere in qualsiasi momento nei confronti di uno Stato membro per inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù del diritto dell’Unione. In caso di parere la Commissione dovrebbe avviare consultazioni con gli Stati membri interessati. Sebbene nello spazio senza controllo alle frontiere interne una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro non sia necessariamente limitata nel tempo, onde preservare il principio della libera circolazione, occorre limitare la durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne in funzione della stessa minaccia grave, che non dovrebbe superare i due anni. In circostanze eccezionali e a determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per altri due periodi di sei mesi. In ogni caso, la durata del controllo di frontiera alle frontiere interne in funzione della stessa minaccia grave non dovrebbe superare complessivamente i tre anni.
(51) Per permettere un’analisi ex post della decisione di ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne, è
opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare una relazione sul ripristino di detto controllo al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione anche una volta che abbiano sospeso detto controllo di frontiera. Se il controllo è ripristinato per periodi prolungati, è opportuno che un’altra relazione di questo tipo sia presentata anche dopo 12 mesi, e successivamente ogni 12 mesi se il controllo è mantenuto in via eccezionale. La relazione dovrebbe descrivere in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne e del rispetto dei criteri per il ripristino di tale controllo di frontiera. La Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che stabilisca un modello per tale relazione e rendere tale modello disponibile online.
(52) Nell’attuare il presente regolamento, gli Stati membri non devono porre in atto discriminazioni nei confronti delle
persone per motivi di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali.
(53) In tutte le loro attività da esse stesse intraprese in conformità del presente regolamento, le autorità competenti di cui
al presente regolamento, anche allorché usano dei loro poteri per svolgere i controlli, dovrebbero rispettare nella loro interezza le norme di protezione dei dati previste dal diritto dell’Unione. Al trattamento dei dati personali a opera delle autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento si applica, nel rispettivo ambito di applicazione, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
(54) Poiché l’obiettivo del presente regolamento vale a dire rafforzare il funzionamento dello spazio Schengen, non può
essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto è necessario modificare il regime comune istituito a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(55) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la
Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(18) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(19) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 9/24