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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

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GU L del 20.6.2024 IT

ALLEGATO XII

Parte A

Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne

1. I provvedimenti di trasferimento a norma dell’articolo 23 bis, paragrafo 2, sono notificati utilizzando il modello

uniforme di cui alla parte B del presente allegato, compilato dall’autorità nazionale competente. Hanno effetto immediato.

2. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del

provvedimento di trasferimento firmando il medesimo modello e riceve un esemplare del modello firmato.

Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare il modello uniforme, l’autorità competente segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello.

3. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento registrano i dati nel modulo uniforme che

figura nella parte B del presente allegato.

4. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento comunicano annualmente alla Commissione il

numero di persone trasferite in altri Stati membri, indicando lo Stato membro o gli Stati membri in cui le persone sono state trasferite, i motivi per cui è stato stabilito che esse non avevano diritto di soggiornare nello Stato membro e, se disponibile, la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi rintracciati.

5. I cittadini di paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera e trasferiti in virtù della presente procedura hanno il diritto di

presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Ai cittadini di paesi terzi è garantito un ricorso effettivo conformemente all’articolo 47 della Carta. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire. L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.

6. Le autorità nazionali competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo colpito da provvedimento di

trasferimento sia trasferito, nel quadro della cooperazione bilaterale di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti dello Stato membro ricevente. Il trasferimento ha luogo immediatamente ed entro 24 ore. Trascorso tale arco di tempo, la procedura di trasferimento non può avere luogo e si applicano, se del caso, le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115/CE. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro ricevente cooperano a tal fine con le autorità nazionali competenti dello Stato membro che procede al trasferimento.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 23/24