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Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 24 pagine

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GU L del 20.6.2024 IT

3. Ove sussistano motivi imperativi di urgenza, in casi debitamente giustificati in considerazione della natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, agli atti delegati adottati in virtù del paragrafo 2 del presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 37 bis.»;

18) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 37 bis

Procedura d’urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.»;

19) all’articolo 39, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«h) le zone considerate regioni transfrontaliere e eventuali successive modifiche.»;

20) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 42 ter

Notifica delle regioni transfrontaliere

Entro l'11 gennaio 2025, tutti gli Stati membri con frontiere interne comuni determinano, in stretta cooperazione, le zone del loro territorio che considerano regioni transfrontaliere, tenuto conto dei forti legami sociali ed economici che le uniscono, e ne danno notifica alla Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni successiva modifica.»;

21) il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegati XI e XII al regolamento (UE)

2016/399.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2024

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

R. METSOLA M. MICHEL

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj 21/24